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Newsletter n. 9 del 14 settembre 2023

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Sommario

M. A. contro Italia: la prolungata permanenza di una minore non accompagnata vittima di abusi in un centro di accoglienza per adulti privo di tutele idonee viola l’art. 3 CEDU

Con sentenza del 31 agosto 2023 (caso M. A. c. Italia), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 CEDU derivante delle condizioni inadeguate del centro di accoglienza in cui veniva collocata una migrante di minore età.

La ricorrente, una giovane ragazza di origini ghaniane, nel 2017 veniva collocata all’interno del Centro di temporanea accoglienza per adulti “Osvaldo Cappelletti” a Como. Successivamente, presentava richiesta di asilo e svolgeva con un mediatore del Centro un colloquio personale, nell’ambito del quale la ricorrente trascriveva a mano le vicende da lei vissute. Indicava, inoltre, di aver subito violenze e abusi di natura sessuale sia in Ghana, suo paese d’origine, sia in Libia, dove era fuggita prima di raggiungere l’Italia via mare. Nell’attesa di conoscere l’esito della sua richiesta di asilo, la ricorrente chiedeva più volte di essere trasferita in un centro di accoglienza idoneo alle proprie esigenze. Il Centro di Como, infatti, è un centro temporaneo pensato per adulti, in cui i minori non accompagnati non trovano una tutela adeguata. La ricorrente, già fortemente traumatizzata dalle esperienze passate, aveva sviluppato depressione ed era a forte rischio di soffrire di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), situazioni per cui il Centro non provvedeva un sufficiente supporto psicologico. Nonostante le ripetute richieste di trasferimento, la ricorrente rimaneva nel Centro per quasi otto mesi.

Nel ricorso davanti alla Corte europea, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3 CEDU a causa delle condizioni del Centro di Como, sottolineando che la carenza di privacy e di separazione con gli adulti non era appropriata per una situazione delicata quale quella di una minore non accompagnata che aveva subito violenze sessuali in passato.

La Corte europea accoglieva parte del ricorso. Nell’esporre il proprio ragionamento, la Corte evidenziava che la permanenza di quasi otto mesi nel Centro non aveva permesso alla ricorrente di ricevere l’assistenza di cui necessitava. Ciò, congiuntamente alla prolungata inerzia delle autorità nazionali in relazione alla sua situazione di minore particolarmente vulnerabile, ha comportato la lesione del diritto della ricorrente di non essere soggetta a trattamento inumano.

Per questi motivi, la Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 3 CEDU, condannando l’Italia a risarcire i danni non pecuniari subiti dalla ricorrente e a versare le spese legali sostenute dalla stessa.

Corte EDU: il mancato riconoscimento “rapido ed efficace” del legame di filiazione tra il minore nato da gestazione per altri e il genitore biologico viola la CEDU

Con sentenza del 31 agosto 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU nei confronti dell’Italia in un caso riguardante il mancato riconoscimento del legame genitore-figlio tra una bambina nata da gestazione per altri eseguita all’estero e i suoi genitori “intenzionali” (padre biologico e madre).

In particolare, la vicenda originava dalla domanda, presentata dai genitori della ricorrente, C., all’ufficiale di stato civile italiano, di trascrivere il suo atto di nascita nel registro civile. L’ufficiale, ritenendo la trascrizione contraria all’ordine pubblico, posto il divieto di gestazione per altri vigente nel nostro ordinamento, respingeva la domanda.

I genitori intenzionali di C. presentavano dunque ricorso in Tribunale chiedendo la trascrizione integrale del certificato di nascita della bambina o, in subordine, la trascrizione solo parziale dello stesso (con riferimento al solo genitore biologico).

Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello.

I ricorrenti, quindi, domandavano all’ufficio di stato civile la trascrizione solo parziale dell’atto di nascita della figlia. Tuttavia, con una nota del 6 luglio 2022, l’Ufficio di stato civile rifiutava anche la trascrizione parziale motivando che il divieto di GPA non possa essere aggirato.

C., per mezzo dei suoi genitori, proponeva ricorso alla Corte EDU. La ricorrente asseriva essere stato violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU, a causa della mancata trascrizione del proprio atto di nascita nel registro di stato civile. Infatti, il rifiuto opposto dalle autorità nazionali al riconoscimento di un legame con il padre biologico e la madre intenzionale la rendevano apolide, ponendola in uno stato di grandissima incertezza giuridica, nonché limitando notevolmente la sua vita sociale.

Il Governo, dal canto suo, sosteneva che le decisioni circa la trascrivibilità degli atti di nascita di bambini nati da GPA rientrassero nel margine di discrezionalità dello Stato. Per altro, secondo il Governo, il padre biologico avrebbe comunque potuto riconoscere la figlia ai sensi dell’art. 250 c.c., mentre, la madre intenzionale aveva a disposizione, per veder riconosciuto il legame con la bambina, lo strumento dell’istituto dell’adozione in casi particolari.

Con la pronuncia in commento, la Corte ha statuito che vi fosse stata un’interferenza illegittima con il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, dichiarando così la violazione dell’art. 8 CEDU, profilo procedurale, per il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, del legame di filiazione con il padre biologico.  Infatti, le autorità italiane, pur avendo un certo margine di apprezzamento nell’ambito della materia in questione, sono tenute in ogni caso a garantire la possibilità di riconoscere in modo pieno, “rapido ed efficace” il legame tra un bambino nato a seguito di GPA effettuata all’estero e il padre intenzionale quando questi è il padre biologico.

Diversamente, la Corte, non ha ritenuto contrario all’art. 8 CEDU la mancata trascrizione integrale dell’atto di nascita della minore; a parere della Corte, infatti, il legame con la madre intenzionale può ben essere riconosciuto mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari.

Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente in materia di danno da trasfusioni da sangue infetto. In particolare, sull’efficacia probatoria della valutazione espressa sul nesso causale dalla CMO nell’ambito del giudizio di risarcimento del danno

Con sentenza del 6 luglio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto l’efficacia probatoria, nell’ambito del giudizio di risarcimento del danno, della valutazione espressa sul nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia dalla Commissione medica ospedaliera (CMO) di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992.

La pronuncia si è resa necessaria a causa di un contrasto giurisprudenziale relativo, appunto, all’efficacia probatoria della valutazione della CMO nei giudizi di risarcimento del danno da emotrasfusioni da sangue infetto.

Infatti, con sentenza n. 15734/18, la terza Sezione della Corte di Cassazione, aveva affermato, in contrasto con quanto già precedentemente espresso dalle Sez. Un. (con la sentenza n. 577/2008), il principio di diritto in base al quale l’accertamento del nesso causale tra trasfusione e danno, riconosciuto da parte della competente CMO nell’ambito del relativo procedimento indennitario, costituisca un “fatto indiscutibile e non più bisognoso di prova”, come tale non ulteriormente contestabile da parte del Ministero della Salute nell’ambito dei giudizi risarcitori nei quali lo stesso risulti convenuto. Detto orientamento si fondava sull’assunto per cui il giudizio medico legale espresso dalla CMO fosse imputabile direttamente all’Amministrazione.

Tuttavia, con la pronuncia in commento, le Sez. Un. si sono distanziate dall’orientamento proposto dalla terza sezione e, ripercorrendo quanto già in parte espresso nella sentenza n. 577/2008, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“1. a) nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale;
2. b) nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano;
3. c) nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra 
emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.”

Ciò significa, pertanto, che solo il provvedimento di attribuzione dell’indennizzo possa costituire prova piena del nesso di causa tra la trasfusione e il danno lamentato; una prova tuttavia superabile solo dalla dimostrazione – che deve essere fornita dall’amministrazione – della sussistenza di distinti fattori, rispetto alla trasfusione che abbiano provocato il danno stesso.

Il verbale della CMO con cui viene accertato il nesso di causa, dal canto suo, costituisce comunque, al più, un serio indizio utile e sicuramente favorevole ai fini dell’accertamento del rapporto di causalità tra emotrasfusione ed insorgenza di affezioni epatiche.

Si segnala il convegno su “Protezione temporanea: regime eccezionale o modello per il futuro?”

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU) organizza il convegno gratuito su “Protezione temporanea: regime eccezionale o modello per il futuro?”.

Il convegno si terrà online in data 20 settembre p.v. alle ore 15.30. Sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi in diritto dell’immigrazione.

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’UFDU presenterà il Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a partire dal 6 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: formazione@ordinavvocatibrescia.it.

Cliccare qui per visionare la locandina.

Ultimi giorni per l’iscrizione al Corso di alta formazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale

A partire dal 6 ottobre 2023 avrà inizio la I edizione del Corso per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” (di seguito il “Corso”), organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

L’iscrizione è aperta fino al 29 settembre p.v. agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

La durata del Corso è biennale, per un totale di 200 ore di formazione. Il Consiglio nazionale forense ha riconosciuto 20 crediti formativi per ciascun anno di Corso.

Il primo anno di Corso inizierà in data 6 ottobre 2023 e terminerà il 12 luglio 2024, mentre il secondo anno inizierà in data 27 settembre 2024 e terminerà il 11 luglio 2025. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 29 settembre 2023.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.

Seminario su “I diritti umani e le Nazioni Unite” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU) organizza il seminario sull’argomento “I diritti umani e le Nazioni Unite”. Il seminario è aperto a tutti coloro i quali siano interessati ad apprendere le nozioni introduttive circa la tutela dei diritti umani nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.

Il seminario si articola in 3 incontri, che si terranno in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:

  • venerdì 6 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani”, tenuta dal Prof. Giuseppe Nesi e dal Prof. Avv. Fausto Pocar;
  • venerdì 20 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Le Nazioni Unite e i diritti umani (prima parte)”, tenuta dal Prof. Paolo Palchetti e dal Prof. Cesare Pinelli;
  • venerdì 27 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Le Nazioni Unite e i diritti umani (seconda parte)”, tenuta dalla Prof.ssa Lina Panella e dal Prof. Avv. Andrea Saccucci.

Al termine del seminario è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Inoltre, sono stati riconosciuti n. 9 crediti formativi per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’UFDU cliccando qui.

 

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