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Newsletter n. 5 del 2 maggio 2023

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Sommario

VITTIME DEL TERZO REICH: PROROGATA A GIUGNO 2023 LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCESO AL FONDO PER IL RISTORO DEI DANNI

In data 30 aprile 2022 veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 36, c.d. “Decreto milleproroghe” che all’art. 43 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale.

 

La norma riconosce quali beneficiari del fondo coloro i quali vantano un credito contro la Germania accertato con sentenza passata in giudicato e coloro che abbiano intrapreso la relativa azione giudiziaria entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (30 maggio 2022). Nella legge di conversione del suddetto decreto (n. 79 del 29 giugno 2022) il termine veniva esteso alle nuove azioni di accertamento e liquidazione dei danni contro la Repubblica federale di Germania promosse entro il 27 ottobre 2022.

 

Il 24 febbraio 2023 è intervenuto il Parlamento prevedendo, con legge di conversione n. 14 del c.d. Decreto milleproroghe, una ulteriore proroga di quattro mesi dall’entrata in vigore di detta legge per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania, estendendo quindi il termine fino al 28 giugno 2023. Con il medesimo provvedimento si prevedeva l’aumento delle dotazioni previste pari alla cifra di “euro 20.000.000 per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.

DIRITTO ALL’OBLIO: LA SENTENZA N. 6116/2023 DELLA CORTE DI CASSAZIONE DISPONE LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO DERIVANTE DALLA PROLUNGATA ESPOSIZIONE MEDIATICA

La terza sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata con sentenza n. 6116/2023 in merito alla risarcibilità del danno derivante dalla prolungata esposizione mediatica su siti web, relativa al coinvolgimento di un imputato in un procedimento penale. La sentenza risulta di particolare interesse in quanto si esprime rispetto al bilanciamento degli interessi in gioco, nel caso di specie, tra le testate giornalistiche e i protagonisti della notizia oggetto di cronaca.

 

La vicenda giudiziaria era stata descritta da un quotidiano online che nel 2003 aveva riportato la notizia del coinvolgimento dell’imputato nel procedimento penale, il quale era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 c.p. L’imputato aveva dunque fatto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale civile di Pordenone per ottenere la cancellazione dell’articolo dal sito web del quotidiano, ovvero la sua rettifica mediante integrazione con la notizia relativa alla sua assoluzione.

 

Il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza cautelare in considerazione del fatto che l’articolo era stato medio tempore rimosso dall’archivio web del giornale. A seguito di reclamo, la Corte d’appello di Trieste riteneva che non potessero considerarsi integrati gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto l’articolo web rispettava i requisiti della verità della notizia, della continenza e dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

 

Tuttavia, la previsione del diritto alla cancellazione dei dati, il c.d. diritto all’oblio, sancito dall’art. 17 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), si sostanzia nel diritto di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca dalle pagine che riportano i dati di un interessato che debbano essere cancellati. La Corte di cassazione è intervenuta sul punto con la sentenza in commento, accogliendo la seconda parte della domanda.

 

In particolare, la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole al riconoscimento del diritto dell’interessato ad ottenere un aggiornamento dei propri dati ed altresì la cancellazione di notizie dai siti internet. La Corte ha, inoltre, chiarito che “la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale […] non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria.”

 

Nondimeno, l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito, a seguito della richiesta da parte dell’interessato di rimozione o aggiornamento della notizia, è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta, fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato.

Di conseguenza, la Cassazione non ha statuito un obbligo generale per le testate giornalistiche di costante aggiornamento delle notizie e di rimozione delle stesse una volta trascorso un certo lasso di tempo, ma ha comunque stabilito che qualsiasi interessato ha il diritto di tutelare il proprio onore e la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento degli articoli con le novità più recenti o con la rimozione della notizia dal sito web. In questo modo, si realizza, secondo la Cassazione, quel ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi fra editore e interessato, tra diritto di cronaca e diritto all’oblio.

SENTENZA DELLE S.U. N. 9479/2023: CLAUSOLA ABUSIVA, DECRETO INGIUNTIVO E GIUDICATO

Il 6 aprile 2023 con la sentenza n. 9479 le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate riguardo clausola abusiva, decreto ingiuntivo e giudicato, alla luce delle regole di diritto di derivazione europea. In particolare, la sentenza in esame affronta il delicato tema della tutela del consumatore nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di un titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto.

La questione principale riguardava un consumatore che aveva subito un’espropriazione forzata di un immobile in qualità di garante di un’impresa di costruzioni. Il consumatore proponeva ricorso al Tribunale di Busto Arsizio contestando che il titolo in base al quale la banca creditrice procedeva all’espropriazione nei suoi confronti fosse stato emesso da un giudice territorialmente incompetente, e quindi che l’istituto di credito non potesse procede all’ esecuzione.

Tuttavia, l’opposizione veniva successivamente rigettata dal citato Tribunale e il ricorrente presentava successivo ricorso straordinario dinanzi la Corte di cassazione. La Suprema Corte ha considerato la questione di particolare importanza e deciso dunque di pronunciarsi riguardo taluni principi di diritto.

Dapprima, la Corte ha trattato la questione sulla base di quattro rilevanti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea esaminando la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di accertare l’eventuale carattere abusivo del decreto non opposto. Difatti, il decreto ingiuntivo non opposto, quale cosa giudicata determina implicitamente la validità delle clausole del contratto che sono alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità.

La Suprema Corte si è quindi espressa individuando specifici obblighi del giudice, differenziati a seconda della procedura in essere. Riguardo la fase monitoria, la Corte stabilisce che il giudice deve svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di accertare l’esistenza di eventuali clausole abusive e gli effetti di tali clausole sul relativo decreto. In particolare, l’eventuale presenza di clausole abusive determina la possibilità per il debitore di proporre opposizione entro 40 giorni dal decreto ingiuntivo. Da ultimo, il giudice di cognizione avrà il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto qualora venga presentata l’opposizione. Tuttavia, si sottolinea che tale opposizione dovrà essere proposta al fine esclusivo di accertare l’eventuale abusività e gli effetti delle clausole abusive sul relativo decreto.

POSTICIPATA AD OTTOBRE 2023 LA DATA DI INIZIO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATO IN “TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

Si comunica che l’inizio del Corso di Alta Formazione Specialistica per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, organizzato dall’ Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), è stato posticipato al 6 ottobre 2023.

In particolare, con bando di proroga del 26 aprile 2023, è stata disposta la riapertura dei termini di iscrizione e il differimento dell’inizio delle lezioni al 6 ottobre 2023.

Sarà, quindi, possibile iscriversi al Corso sino al 29 settembre 2023. È altresì prorogato al 29 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda d’assegnazione di n. 3 borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione.

Di conseguenza, il primo anno di Corso inizierà in data 6 ottobre 2023 e terminerà il 12 luglio 2024, mentre il secondo anno inizierà in data 27 settembre 2024 e terminerà il 11 luglio 2025, come da calendario.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense dove è possibile visionare anche il bando di proroga al seguente link https://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2023/04/BANDO-2023-proroga-del-26.4.2023.pdf

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA “TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI” – XXIII EDIZIONE – 2023

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza la ventitreesima edizione del Corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”.

Il corso, primo del suo genere in Italia, è tenuto dai massimi esperti in materia ed è rivolto allo studio del funzionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, con un particolare focus sul sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e delle tutele previste nel diritto dell’Unione europea.

Al giorno d’oggi, l’esigenza di approfondire tali tematiche non è più trascurabile; la CEDU ha infatti acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più significativo nel contesto dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all’opera apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. Lo stesso dicasi per la tutela dei diritti fondamentali in seno all’Unione europea, come garantita dalla Corte di giustizia dell’UE in specie a seguito dell’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel 2000 (la c.d. Carta di Nizza) e del suo valore come normativa primaria.

Il corso si articolerà in sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, i seguenti venerdì: 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1° dicembre, 15 dicembre, 22 dicembre 2023.

STATUS FILII e MATERNITÀ PER ALTRI: LA TUTELA DI DIRITTI e LIBERTÀ FONDAMENTALI

Il 10 maggio 2023 alle ore 15.00 si svolgerà a Trento il primo di quattro incontri in materia di tutela di diritti e libertà fondamentali.

Nell’incontro di maggio verrà affrontata la discussa questione della maternità per altri e, in particolare, lo status filiationis dei bambini nati all’estero in violazione della normativa 40/2004.

L’evoluzione della ricerca scientifica e il diritto alla scienza segnano traguardi importanti che sono posti a servizio delle persone che scelgono di poterne usufruire. Nell’incontro si chiederà agli illustri relatori di ricercare, in un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza interne e internazionali, il giusto equilibrio tra i beni giuridici in gioco e da tutelare.

Chi non potrà essere presente, potrà seguire il convegno sulla piattaforma zoom al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/84828733212.

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