E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 17 ottobre 2022, tra gli altri, il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, recante l’attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, che aveva delegato al Governo l’emanazione di norme di riforma del processo civile, di riordinamento della disciplina sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché l’approntamento di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti inerenti il diritto delle persone e della famiglia.
Sul medesimo numero sono stati pubblicati altresì il Decreto legislativo n. 150 ed il n. 151, relativi, rispettivamente, all’emanazione di norme volte all’efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa nonché in ordine alla celere definizione dei procedimenti giudiziari, ed alla regolamentazione dell’ufficio per il processo.
In estrema sintesi, può dirsi che, come nelle altre (numerose) riforme del processo civile via via susseguitesi, anche la presente mira, in attuazione del proposito della “efficienza”, ad una sostanziale accelerazione dei tempi del processo.
Si veda ad esempio, la previsione, al nuovo art. 171 ter c.p.c., di una nuova scansione temporale che, in occasione dell’instaurazione del giudizio ordinario in primo grado, si propone di consentire lo svolgimento della prima udienza di comparizione previo esaurimento dell’attività preparatoria delle parti, sia in termini di allegazioni e deduzioni che in termini di istanza istruttorie, con conseguente abrogazione della disciplina di cui al previgente art. 183, comma VI c.p.c.
Costituisce senza dubbio una novità di rilievo la previsione, all’art. 391 quater, della possibilità di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato “il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli”, ove ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo.
Sul fronte della materia del diritto delle persone e della famiglia, si segnala l’unificazione dei procedimenti relativi a siffatta materia (compresi quelli di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), in un unico rito dettato nei 71 commi dell’art. 473 bis c.p.c.
Infine, quantomai rilevante e opportuna appare (all’art. 30) l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che unirà in se le competenze anche processuali nella relativa materia, la cui entrata in funzione, tuttavia, ai sensi del 1 comma dell’art. 49, non si avrà prima di due anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo.
Le norme oggetto di novellazione entreranno in vigore (salvo non inverosimili proroghe) per lo più dal 30 giugno 2023, ad eccezione della normativa inerente al procedimento innanzi alla Corte di cassazione ed allo svolgimento telematico delle udienze, nonché alla trattazione cartolare delle udienze civili nei giudizi pendenti (nuovi artt. 127 bis e ter c.p.c.).
Non sono mancate critiche prognostiche dell’inutilità di alcune innovazioni a consentire un rapido svolgersi del processo civile; per altre (specie in tema di termini di costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado) si è contestata la contrazione del diritto di difesa.
Ovviamente non può che attendersi la prima applicazione, sempre che, nelle more, non si metta mano a riformare…il riformato melius re perpensa.
Il 19 ottobre 2022, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti del Parlamento, ha annunciato che il popolo ucraino è il vincitore del Premio Sakharov per la tutela della libertà di pensiero.
“Questo premio è per gli ucraini che combattono sul campo. Per quelli che sono stati costretti a fuggire. Per quelli che hanno perso parenti e amici. Per tutti quelli che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà, e non lo faremo nemmeno noi”, ha dichiarato la presidente dell’Assemblea comunitaria.
Il premio per la libertà di pensiero, intitolato allo scienziato e dissidente sovietico Andrei Sakharov, fu assegnato per la prima volta nel 1988 a Nelson Mandela e ad Anatolij Marčenko; rappresenta il massimo riconoscimento che l’Unione europea conferisce agli sforzi compiuti a favore dei diritti dell’uomo. È attribuito a singoli, gruppi e organizzazioni che abbiano contribuito in modo eccezionale a proteggere la libertà di pensiero.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) nel caso Bouton c. Francia (ricorso n. 22636/19).
Il caso riguardava la condanna penale (ad una pena detentiva sospesa) della ricorrente, un’attivista femminista all’epoca membro delle Femen, per atti di “esposizione sessuale” (exhibition sexuelle) commessi in una chiesa di Parigi durante una performance per protestare contro la posizione della Chiesa cattolica sull’aborto.
In particolare, la ricorrente, durante la sua breve protesta avvenuta difronte l’altare maggiore della chiesa, esponeva i seni, rivelando slogan scritti sul suo corpo e fingendo di praticare un aborto usando fegato di manzo crudo come oggetto di scena.
In conseguenza di questi fatti, Il Tribunale penale condannava la ricorrente, per l’accusa di atti di esposizione sessuale, ad una pena sospesa di un mese di reclusione e, rispetto agli interessi civili, a pagare al rappresentante della parrocchia 2.000 euro a titolo di danno non patrimoniale e a contribuire con 1.500 euro alle spese della controparte.
La Corte, nella sentenza in commento, ha innanzitutto ribadito che l’imposizione di una pena detentiva per un reato relativo al dibatitto politico sarebbe compatibile con la libertà di espressione garantita dall’articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, come, ad esempio, nel caso di discorsi di odio o di incitamento alla violenza. L’unico obiettivo della ricorrente, che non era stata accusata di alcun comportamento offensivo o di odio, era stato, invece, quello di contribuire al dibattito pubblico sui diritti delle donne.
Inoltre, la Corte ha osservato che, in considerazione della sua natura di protesta, l’azione della ricorrente dovesse essere considerata come uno spettacolo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 10. Lo scopo della protesta era, infatti, quello di trasmettere, in un luogo di culto simbolico, un messaggio relativo a un dibattito pubblico e sociale sulla posizione della Chiesa cattolica sul diritto della donna di disporre liberamente del proprio corpo, compreso il diritto di abortire. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che la libertà di espressione della ricorrente avrebbe dovuto godere di un livello di protezione più alto, poiché il contenuto del suo messaggio riguardava una questione di interesse pubblico.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato la violazione dell’art. 10 della Convenzione. Infatti, la pena detentiva inflitta alla ricorrente non risulta proporzionata né necessaria in una società democratica.
Con la sentenza n. 25369 del 2022, la Cassazione ha fissato i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità del coniuge deceduto tra il coniuge superstite e l’ex moglie.
In particolare, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 6/2008 del 23 settembre 2008, aveva attribuito alla coniuge divorziata di R.L., deceduto, il 50% della pensione di reversibilità in ragione della durata effettiva quasi equivalente dei matrimoni di R.L. con l’ex moglie e la seconda moglie.
Entrambe le parti proponevano appello e la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione interposta dalla ex moglie, rideterminava le quote della pensione di reversibilità ritenendo prevalente rispetto al criterio della durata del matrimonio, quello della condizione economica delle parti.
Avverso tele decisione veniva proposto ricorso in Cassazione dalla seconda moglie. La Cassazione, con sentenza n. 5136/2014 del 5 marzo 2014, riteneva insufficiente e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, cassandola con rinvio alla Corte di appello di Bologna.
La Corte affermava il principio per cui nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorre necessariamente tener conto della durata del matrimonio. Tale criterio, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non rappresenta l’unico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto.
La Corte di appello si pronunciava dunque in applicazione di tali criteri. Tale sentenza veniva tuttavia impugnata.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione puntualizza quanto già precedentemente espresso affermando il principio di diritto per cui “in caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il “de cuius” (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)”.
Anche quest’anno l’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza un Corso di specializzazione e approfondimento dal titolo “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”. Il corso, giunto alla VI edizione, si articola in otto incontri della durata di tre ore ciascuno (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) che si terranno in modalità streaming, nei seguenti venerdì: 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre 2022, attraverso la piattaforma GoToWebinar.
Si tratta di un fondamentale strumento di approfondimento e aggiornamento specialistico che mira a fornire un quadro interdisciplinare della materia delle migrazioni, attraverso l’analisi non solamente dell’aspetto prettamente giuridico o economico del fenomeno, ma altresì di quello demografico, antropologico, giornalistico, sociologico, medico e psicologico, cercando di giungere a una visione olistica della materia.
Un taglio multidisciplinare di cui si è sentito chiaramente il bisogno, in risposta ai nuovi paradigmi della migrazione e che sarà altresì corroborato da una serie di interventi, interviste e dibattiti con chi opera sul campo, al fine di favorire la partecipazione attiva dei fruitori del corso.
Tra i docenti i massimi esperti della materia, quali ad esempio: i Professori Christopher Hein, Raffaele Cadin, Claudia Bianchi e i magistrati Lucia Tria, Martina Flamini, gli avvocati, Anton Giulio Lana, Maria Giovanna Ruo e Eugenia Barone Adesi.
Si segnala che è possibile iscriversi e partecipare anche solo a singole giornate del corso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.