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Newsletter n. 11 del 15 dicembre 2023

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Sommario

Risarcimento del danno di oltre euro 1.500.000: con la sentenza n. 18097/2023 dell’8 dicembre 2023 il Tribunale di Roma liquida il danno catastrofale e il danno parentale.

Lo Studio ha il grande piacere di comunicare che un’importante sentenza del Tribunale di Roma ha accolto la domanda di risarcimento del danno patito dai congiunti di un ragazzo deceduto a seguito della contrazione dell’HIV per somministrazione di emoderivati infetti.

Il giudice, accogliendo le domande dello Studio, ha liquidato in via equitativa il danno morale soggettivo personalizzato patito dal giovane, considerate le condizioni di inabilità e di prostrazione psichica nel limitato periodo temporale terminale di cento giorni antecedenti il decesso. Il giudice ha, inoltre, liquidato l’inabilità temporanea totale, sempre all’attualità ed in via equitativa, per il periodo residuo fino a sei mesi a ritroso.

Nella sentenza si legge: “Negli ultimi sei mesi della sua vita antecedenti il decesso, lo stato di salute di LV, per quanto si desume dalla relazione della CTU, è precipitato a tal punto da divenire uno stato critico e da rendere verosimile, concreta ed effettivamente percepibile negli ultimi cento giorni di vita del malato l’approssimarsi ineluttabile del proprio decesso, non essendo emerso uno stato d’incoscienza del malato che nel suddetto periodo può ritenersi aver vissuto con particolare sofferenza psichica potendo presumersi la lucida percezione della propria agonia negli ultimi cento giorni di vita, dovendosi per il periodo antecedente fino ai sei mesi a ritroso riconoscersi e liquidare il danno da invalidità temporanea totale. Per i suddetti sei mesi si reputano sussistenti, quindi, sufficienti elementi probatori per riconoscere, limitatamente ai cento giorni anteriori al decesso, il danno cd. catastrofale e liquidare in favore degli eredi attori in via equitativa ed all’attualità il suddetto danno.

Il giudice ha precisato, inoltre, che il danno cd. catastrofale, quale danno morale soggettivo connesso allo stato di disperazione consapevole e cosciente della persona rispetto all’imminenza ed ineluttabilità della propria morte, può aggiungersi al danno biologico che sia stato già in precedenza riconosciuto e/o liquidato, potendo il danno cd. catastrofale essere trasmesso agli eredi “iure successionis”.

Il giudice ha quantificato il danno iure proprio parentale dei congiunti liquidando un risarcimento di circa euro 1.500.000 (un milione e cinquecentomila euro).

Con riferimento alla quantificazione del danno parentale, il giudice ha applicato, conformemente alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 10579 del 21-4-2021), il sistema cd. a punti, attualmente in uso preso il Tribunale di Roma.

Pertanto, in applicazione del suddetto sistema di liquidazione, il giudicante è partito dal valore base del punto (pari ad € 9.806,70), ha preso in considerazione quali coefficienti i punti previsti per i genitori ed i fratelli, con aggiunta dei punti previsti in considerazione dell’età del soggetto deceduto e dell’età del richiedente superstite al momento del decesso del de cuius.

Si tratta, insomma, di un’altra significativa sentenza ottenuta dallo Studio sulla scorta della giurisprudenza dallo stesso creata.

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la detenzione di minori non accompagnati in un hotspot.

Con sentenza del 23 novembre 2023 (caso A. T. e altri c. Italia), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla detenzione illegale di minori stranieri non accompagnati presso l’hotspot di Taranto.

Il Centro di Soccorso e Prima Accoglienza – CSPA di Taranto è stato designato come hotspot ai sensi del D. L. n. 13 del 17 febbraio 2017, articolo 17. Gli hotspot sono appositi punti di crisi allestiti in strutture di accoglienza all’interno delle quali si provvede alle esigenze di soccorso e di prima assistenza degli stranieri rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunti nel territorio italiano a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

I ricorrenti raggiungevano le coste italiane il 22 maggio 2017 via mare, quando erano ancora minorenni. A seguito dell’arrivo in Italia, venivano tuti trasferiti presso l’hotspot di Taranto, dove venivano effettuate le operazioni di rilevamento segnaletico e fotodattiloscopico. I ricorrenti chiedevano protezione internazionale in data 23 maggio 2017.

In data 13 luglio 2017, dopo aver presentato alla Corte una richiesta dell’adozioni di misure provvisorie in via cautelare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, i ricorrenti I.C., M.J. e K.I.S. venivano trasferiti in strutture per minori non accompagnati. A.T. veniva trasferito in una struttura per minori pochi giorni dopo, il 15 luglio 2017.

Nei loro ricorsi, i ricorrenti, rimasti nell’hotspot di Taranto per circa un mese e venti giorni, lamentavano la violazione degli articoli 3, 5, 8 e 13 della CEDU.

Tra l’altro, Defence for Children International, intervenendo in qualità di terzo interveniente, sottolineava le difficili condizioni di vita dei minori nei centri hotspot, facendo riferimento anche alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo riguardanti il principio dell’interesse superiore del fanciullo, il diritto alla vita e il diritto del fanciullo di esprimere le proprie opinioni.

Nello specifico, i ricorrenti, invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, evidenziavano le cattive condizioni di accoglienza dell’hotspot di Taranto, sovraffollato e insalubre. Su questo punto, la Corte decideva di no prendere in considerazione l’articolo 8 CEDU, esaminando la lamentela ai sensi del solo articolo 3 CEDU. Dopo aver sottolineato il difetto di contestazione da parte del Governo italiano in merito alle cattive condizioni dell’hotspot di Taranto al momento del soggiorno dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti siano stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti durante il loro soggiorno nell’hotspot di Taranto, in violazione dell’articolo 3 CEDU.

I ricorrenti sostenevano, inoltre, di essere stati privati della libertà durante il loro soggiorno nell’hotspot di Taranto, in assenza di un provvedimento motivato che ne disponesse il trattenimento, in violazione dell’articolo 5 CEDU. Il Governo italiano osservava che i ricorrenti non erano stati trattenuti nell’hotspot di Taranto e che avrebbero potuto lasciare il centro in qualsiasi momento. La Corte, tuttavia, evidenziando l’impossibilità per i ricorrenti, migranti minorenni, di lasciare la struttura di Taranto, ha ritenuto che i ricorrenti siano stati arbitrariamente privati della libertà, in violazione dell’articolo 5 §§ 1, 2 e 4 CEDU.

Infine, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 13 CEDU, i ricorrenti lamentavano la circostanza per cui, a causa della mancata nomina di un tutore legale, non avevano potuto inizialmente contestare le violazioni della Convenzione davanti alla Corte di Strasburgo. Evidenziando la mancanza di osservazioni sul punto da parte del Governo italiano, e il conseguente difetto dell’indicazione di rimedi specifici con cui i ricorrenti avrebbero potuto presentare un reclamo relativo alle loro condizioni di accoglienza, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 13 CEDU in combinato disposto con l’articolo 3.

Per questi motivi, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non pecuniari subiti dai ricorrenti e a versare le spese legali da essi sostenute.

Corte EDU: l’inquinamento causato dalla crisi dei rifiuti in Campania ha violato il diritto al rispetto della vita privata e al domicilio dei ricorrenti.

Con sentenza del 19 ottobre 2023, resa sul caso Locascia e altri c. Italia (ricorso n. 35648/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in una fattispecie relativa alla cattiva gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

I diciannove ricorrenti, residenti a Caserta e San Nicola La Strada (Campania, Italia), sostenevano essenzialmente che le autorità italiane avessero omesso di garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti nella loro zona di residenza, nonché di mettere in sicurezza e bonificare la discarica sita nell’area Lo Uttaro, causando gravi danni all’ambiente e mettendo in pericolo la salute degli abitanti dell’area interessata, danneggiandone la vita privata.

In particolare, dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, veniva dichiarato, in Campania, lo stato di emergenza al fine di affrontare i gravi problemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nonostante ciò, la “crisi della gestione dei rifiuti” si protraeva per i successivi 15 anni, comportando la sospensione, per lunghi periodi di tempo, dei servizi di raccolta dei rifiuti a Caserta e San Nicola La Strada, con il loro conseguente accumularsi lungo le strade pubbliche e la correlata chiusura temporanea di asili, scuole, università e mercati locali.

Nel 2010, terminato lo stato di emergenza, venivano adottate ulteriori misure; nel dettaglio, si predisponeva un piano d’azione di emergenza per lo smaltimento delle c.d. “ecoballe”, che prevedeva, tra l’altro, il loro smistamento nella discarica di Lo Uttaro, vicino alle abitazioni dei ricorrenti – e ciò nonostante un rapporto ufficiale del 2001 affermasse che detta area fosse “assolutamente inadatta” per un nuovo impianto.

Ciò premesso, in relazione ai fatti sinteticamente esposti, i ricorrenti si dolevano della violazione del loro diritto alla vita (art. 2 CEDU), del loro diritto al rispetto della vita privata e del loro domicilio (art. 8 CEDU, profilo sostanziale e procedurale), del loro diritto a non essere discriminati (art. 14 CEDU), nonché – con riferimento alla possibilità di ottenere la restituzione delle tasse che avevano pagato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – la violazione del diritto all’equo processo (art. 6 par. 1 CEDU), del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) ed infine del diritto al rispetto dei propri beni (art. 1 Protocollo 1 alla CEDU).

La Corte, nella pronuncia in commento, accoglieva il ricorso sotto il profilo della violazione sostanziale dell’art. 8 CEDU, dichiarandolo per il resto inammissibile (con riferimento alle doglianze sollevate relativamente agli artt. 6 par. 1 e 13 CEDU, nonché all’art. 1 Protocollo 1 alla CEDU e dell’art. 2 e 14 CEDU, per incompatibilità ratione materiae con la Convenzione e perché manifestamente infondate).

Infatti, sebbene non si potesse affermare, a causa della mancanza di prove mediche, che l’inquinamento derivante dalla crisi della gestione dei rifiuti avesse causato danni alla salute dei ricorrenti, era tuttavia possibile stabilire, tenendo conto dei rapporti ufficiali e dei documenti disponibili, che vivere in un’area caratterizzata dalla massiccia presenza di rifiuti, in violazione delle norme di igiene e sicurezza applicabili, aveva reso i ricorrenti più vulnerabili a diverse malattie. Inoltre, la Corte ribadiva che un rilevante inquinamento ambientale può senz’altro influire sul benessere degli individui in modo tale da pregiudicare la loro vita privata, senza per questo necessariamente mettere in pericolo la loro salute (cfr. López Ostra, § 51).

Nel caso di specie, i ricorrenti erano stati costretti a vivere per diversi mesi in un ambiente insalubre a causa dei rifiuti lasciati per strada e di quelli smaltiti in depositi temporanei e inadeguati.

In definitiva, la Corte accertava che, per il periodo emergenziale ricompreso tra l’11 febbraio 1994 e il 31 dicembre 2009, nonché in relazione all’inquinamento ambientale causato dalla discarica “Lo Uttaro”, le autorità erano venute meno al loro obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata, violando, per tale via, l’art. 8 della Convenzione (negli stessi termini la Corte si era già pronunciata anche sul caso Cordella e altri, relativo all’inquinamento prodotto dall’ex stabilimento ILVA di Taranto, nonché sul caso Di Sarno e altri c. Italia, sempre relativo alla mala gestione dei rifiuti in Campania).

Seminari su “I diritti garantiti nel sistema multilivello di tutela e le nuove generazioni di diritti”.

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza una serie di seminari su “I diritti garantiti nel sistema multilivello di tutela e le nuove generazioni di diritti”.

I seminari sono aperti a tutti coloro i quali siano interessati ad approfondire l’argomento della tutela internazionale dei diritti fondamentali, quali diritto alla vita e alla libertà, nonché di diritti di nuova generazione, come il diritto alla privacy e il diritto ad un ambiente salubre. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il corso si articola in 8 incontri, che si terranno  in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:

  • venerdì 16 febbraio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Diritto alla vita nell’interpretazione dei giudici interni e internazionali”, tenuto dal Prof. Avv. Andrea Saccucci;
  • venerdì 23 febbraio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Divieto di tortura nella giurisprudenza della Corte EDU”, tenuto dalla Prof. Rossana Palladino, dal Roberto Chenal e dal Prof. Antonio Marchesi;
  • venerdì 8 marzo 2024 (ore 14.00 – 18.00) – “Diritto alla libertà e detenzione: esercitazione su Comitato CAT”, tenuto dall’Avv. Federico Cappelletti e dal Dott. Mauro Palma;
  • venerdì 5 aprile 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto a vita privata e familiare”, tenuto dall’Avv. Maria Paola Costantini, dall’Avv. Massimo Benoit Torsegno e dall’Avv. Piers Gardner (lezione in inglese);
  • venerdì 19 aprile 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto di espressione e associazione”, tenuto dalla Prof. Avv. Marina Castellaneta e dal Dott. Andrea Tamietti;
  • venerdì 3 maggio 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto alla privacy e protezione dei dati personali tra GDPR e normativa nazionale”, tenuto dal Prof. Avv. Alberto Gambino, dal Prof. Avv. Ugo Ruffolo e dal Prof. Giovanni Sciancalepore;
  • venerdì 10 maggio 2024 (ore 14.00 – 18.00) – “Verso un diritto a un ambiente salubre”, tenuto dalla Prof. Angela Di Stasi, dall’Avv. Francesco Rosi e dal Prof. Avv. Andrea Saccucci;
  • venerdì 24 maggio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Impresa e diritti umani”, tenuto dalla Prof. Sabrina Bruno, dalla Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, dall’Avv. Laura Guercio e dal Prof. Marco Fasciglione.

Il costo della partecipazione all’intero corso (8 incontri) è di 295,00 € oltre IVA (360,00 € complessivi) per gli iscritti entro il 31 dicembre 2023, mentre a partire dal 1° gennaio 2024 la quota di iscrizione ammonta a 360,00 € oltre IVA (440,00 € complessivi).

È possibile iscriversi  alle singole giornate di studio con una quota di partecipazione di € 45,00 oltre IVA (€ 55,00 complessivi).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2024.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione. La compilazione del modulo richiede la sincronizzazione della propria e-mail oppure il possesso di un account Gmail (che può essere facilmente creato qui) congiuntamente all’effettuazione del bonifico come di seguito:

Intestato a: UFTDU

Causale: Nome/Cognome – Seminario diritti multilivello

IBAN: IT12X0306909606100000060078

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.

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