Nessuna nuova proroga del termine previsto all’art. 27-bis del D.L. 90/2014 per la liquidazione degli importi, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, e successivamente prorogata al 31 dicembre 2018, per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.
Si ricorda che l’art. 27-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 prevede una ‘equa riparazione’ per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso dei primi) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010.
Il riconoscimento dell’equa riparazione è condizionato alla sussistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n.834 accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera o dall’Ufficio medico legale ed all’esistenza del nesso causale tra il predetto danno e la trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti o vaccinazione obbligatoria.
La corresponsione della somma a titolo di equa riparazione “in un’unica soluzione” (determinata nella misura di € 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e di € 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) è, inoltre, subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.
In conseguenza, ci attiveremo in ogni sede, al fine di far percepire al più presto la somme spettanti agli aventi diritto.
In data 19 dicembre 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto all’unanimità la violazione da parte della Grecia dell’articolo 14 CEDU (che prevede il divieto di discriminazione), letto in combinato disposto con l’articolo 1, Protocollo n. 1 alla CEDU (che sancisce il diritto di proprietà).
Il caso riguardava l’applicazione da parte della Corte di Cassazione greca della legge islamica (c.d. Sharia) per regolare la disposizione testamentaria effettuata da un cittadino greco appartenente alla minoranza islamica, in contrasto con la volontà di quest’ultimo, il quale aveva invece redatto il testamento secondo il codice civile greco, al fine di devolvere l’intero patrimonio a favore della moglie.
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, peraltro in riforma del giudizio di primo e secondo grado, la vedova, subiva la perdita patrimoniale di tre quarti di quanto ereditato a favore delle sorelle del de cuius, le quali dinnanzi alle corti greche avevano chiesto l’applicazione della Sharia.
Ne conseguiva la decisione da parte della sig.ra Sali di ricorrere davanti la Corte europea, lamentando, per l’appunto, di aver subito una differenza di trattamento su base religiosa, in quanto se suo marito non fosse stato di fede musulmana, lei avrebbe ereditato l’intero asset ereditario al pari di qualsiasi cittadino greco.
La Corte europea ha ritenuto che quand’anche uno stato permetta ad una minoranza, in ragione della libertà religiosa, di godere di particolari benefici (nel caso di specie di poter scegliere l’applicazione della Sharia in luogo della legge nazionale), tale possibilità debba svolgersi in modo non discriminatorio.
Ebbene, nel caso di specie, tale beneficio ha avuto effetti discriminatori, in quanto, per motivi religiosi, il testatore e la sua beneficiaria hanno subito un trattamento diverso e più svantaggioso di quello derivante dalla legge civile nazionale. Inoltre, il non permettere ai membri di detta minoranza di scegliere liberamente se usufruire o meno del beneficio accordato dallo stato dell’applicazione della Sharia si è risolto in una violazione della loro libertà negativa di non far parte di detta minoranza. Conseguentemente, la Corte di Strasburgo ha rilevato che la Grecia ha di fatto imposto l’applicazione della Sharia ai suoi cittadini contro il loro libero volere.
Alla luce di tali argomentazioni, dunque, la Corte adita, in accoglimento delle argomentazioni della ricorrente, ha stabilito che una interferenza nel diritto di proprietà basata su una motivazione discriminatoria, in questo caso di matrice religiosa, costituisce una violazione del diritto di proprietà stesso.
È stato prorogato al 20 marzo 2019 il termine di iscrizione alla I edizione del corso organizzato della Scuola di Alta formazione specialistica dell’Avvocato internazionalista, istituita dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, ed è stato contestualmente differito al 29 marzo p.v. l’inizio delle lezioni.
La Scuola ha carattere nazionale e due sedi principali (Roma e Milano), oltre che delle sedi secondarie a Trento, Udine, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Bari, Messina, Palermo e altre eventuali che saranno attivate al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti, tutte collegate in videoconferenza con le sedi centrali e con la presenza di un tutor.
Le lezioni avranno inizio il 29 marzo 2019, secondo il calendario e il programma che trovate qui. La durata dei corsi è biennale per un totale di circa 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale).
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi italiani. Il numero massimo dei partecipanti per le sedi centrali è fissato ad 80 partecipanti e di 30 partecipanti per ogni sede secondaria che sarà attivata.
Il costo del corso è di 1.125,00 Euro oltre IVA per ciascun anno, rateizzato in 4 versamenti di Euro 686,25 ciascuno (comprensivi di IVA). Per il I anno, la prima rata va saldata entro i due giorni dalla conferma dell’ammissione; la seconda rata va saldata entro il 25 marzo 2019. Sono previste borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione. Sono previste altresì tre borse di studio a parziale copertura delle quote di iscrizione.
Trovate qui bando della Scuola e il modulo da compilare per la domanda di iscrizione, che andrà spedito al seguente indirizzo email: scuola@avvocatointernazionalista.com.
Il direttore della Scuola è l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana.
Il corso, che avrà un taglio nettamente pratico e professionalizzante, è stato suddiviso in sette macro-aree del diritto internazionale, sotto la guida di sette responsabili di area: dopo una introduzione sulle fonti del diritto internazionale e la loro applicazione (che sarà curata dal Prof. Paolo Palchetti), nel corso del primo anno si affronteranno le aree dei diritti umani (a cura del Prof. Andrea Saccucci), e del diritto del mare (a cura del Prof. Giuseppe Cataldi), per concludersi con una ampia disamina del diritto internazionale privato (curata dalla Prof.ssa Stefania Bariatti). Il secondo anno di lezioni, che avrà inizio nel gennaio 2020, prevede anzitutto l’analisi del diritto internazionale dell’economia e dell’arbitrato internazionale (la cui trattazione sarà curata dal Prof. Andrea Giardina e dalla Prof.ssa Maria Beatrice Deli), cui seguirà la trattazione del diritto internazionale delle migrazioni (da parte della Prof.ssa Favilli), delle tematiche degli spazi polari, aerei e cosmici e tutela internazionale dell’ambiente (a cura, rispettivamente del Prof. Sergio Marchisio e del Prof. Lorenzo Schiano di Pepe) e che si concluderà con l’approfondimento del diritto penale internazionale (a cura del Prof. Fausto Pocar).
Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito della Scuola.
Il 21 gennaio 2019, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, organizza la Tavola Rotonda: “Cinquant’anni di Spazio Giudiziario Europeo”.
L’evento ha come tema il ruolo dell’avvocato internazionalista nel mondo forense e nell’occasione sarà presentata la I edizione del corso organizzato dalla Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista.
La tavola rotonda si terrà presso la Sala Garden del Centro Cogesta, in Via del Conservatorio, 22 a partire dalle ore 15:30 fino alle 18:30, alla presenza di Remo Danovi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Angelo Leone, Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, e con gli interventi di Fausto Pocar, Professore emerito di diritto internazionale presso l’Università statale di Milano, Stefania Bariatti, Professoressa di diritto internazionale di diritto internazionale presso l’Università statale di Milano e Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
La partecipazione al convegno dà titolo al riconoscimento di n. 3 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ed è a titolo gratuito.
Trovate qui la locandina dell’evento. Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento potete scrivere a scuola@avvocatointernazionalista.com.