itenfr+39 06 85300769
·
studio@llbrlex.com
·
Via Emilio de’ Cavalieri, 11 - Roma
Contactez-nous

Newsletter n. 6 del 19 maggio 2023

Sommario

IL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI CHIEDE LA REGISTRAZIONE IMMEDIATA DEI CERTIFICATI DI NASCITA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

Il 4 aprile 2023, il Consiglio per i diritti umani ha approvato la risoluzione 52/25 denominata “Birth registration and the right of everyone to recognition everywhere as a person before the law”. Tale provvedimento ha sottolineato l’obbligo per gli Stati di procedere a registrazione dei certificati al momento della nascita senza discriminazione alcuna. In particolare, il Consiglio ha definito tale obbligo come necessario alla realizzazione dei diritti fondamentali dei minori.

A tal proposito, la risoluzione ha espresso particolare preoccupazione riguardo al divario tra il numero di nascite registrate e i certificati di nascita effettuati. Secondo il Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, le nascite di 166 milioni di bambini che oggi hanno un’età inferiore ai 5 anni in tutto il mondo non sono mai state registrate ufficialmente, mentre circa 70 milioni non hanno la prova della registrazione sotto forma di un certificato di nascita. Tale situazione ha limitato l’accesso ai servizi essenziali e il godimento di diritti quali: il diritto di preservare la propria identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, i diritti relativi alla salute, all’istruzione, alla proprietà e all’eredità, all’assistenza sociale.

Pertanto, il Consiglio ha stabilito come obiettivo primario la garanzia della registrazione successiva alla nascita di tutti i bambini senza discriminazioni e nel rispetto dalle regole in materia di diritti umani per evitare situazioni di apolidia. La risoluzione ha posto particolare attenzione ai bambini che si trovano a rischio di sfruttamento, con riguardo ai bambini nati o presenti in luoghi di conflitti o zone post-conflittuali.  A tal proposito, il Consiglio ha previsto la necessità di programmare procedure di registrazione decentralizzate attraverso la predisposizione di piani per raggiungere bambini che vivono nelle zone più remote e povere del mondo. In tal modo, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di fornire un’adeguata preparazione agli ufficiali di stato civile dei vari Stati contraenti.

Da ultimo, la risoluzione non ha affrontato direttamente le questioni legate ai bambini nati da coppie dello stesso sesso. Invero, il Consiglio ha richiesto agli Stati di modificare le leggi che possono costituire un ostacolo alla registrazione immediata delle nascite in quanto incentivano la crescita del numero di bambini apolidi. Ne sono un esempio talune disposizioni interne che impongono alle madri di cambiare nazionalità al momento del matrimonio o del suo scioglimento, negando così la possibilità di trasmettere la propria nazionalità o di registrare la nascita dei propri figli. A tal riguardo, il Consiglio ha richiesto agli Stati di rimuovere le norme interne che stabiliscono questo divieto.

IL PARERE DELLA CORTE EDU RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ADOZIONE DI UN ADULTO E I DIRITTI DELLA MADRE BIOLOGICA

Il 13 aprile 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha depositato un parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo su questioni emerse in un procedimento per l’adozione di un adulto. Difatti, la Corte Suprema finlandese aveva richiesto un parere consultivo non vincolante relativamente allo status e alle garanzie procedurali riconosciuti alla madre biologica nei procedimenti di adozione del figlio adulto con riguardo all’interpretazione degli artt. 6 e 8 CEDU.

In particolare, la questione giuridica riguardava l’accoglimento della richiesta di adozione del figlio C, ormai maggiorenne, da parte della zia con cui aveva convissuto sin dall’età di tre anni. Invero, le situazioni precarie di salute della madre biologica avevano determinato la custodia del figlio C da parte della zia durante la minore età. Più tardi, la zia procedeva alla richiesta di adozione dinanzi al Corte distrettuale nazionale di comune accordo con il futuro adottato al compimento della maggiore età. La Corte concedeva l’adozione ritenendo soddisfatte le condizioni per l’adozione di un adulto, ossia l’accudimento del bambino minorenne da parte dell’aspirante adottante o un rapporto intercorrente fra adottante e adottato paragonabile a quello tra figlio e genitore biologico.

A tal riguardo, la madre biologica presentava dapprima le sue osservazioni in giudizio contestando la presenza delle suddette condizioni e proponeva successivamente opposizione contro l’accoglimento dell’adozione perché basata su ragioni meramente fiscali ed ereditarie.  La Corte d’appello rigettava il reclamo ritenendo la madre biologica estranea al processo di adozione intercorrente fra aspirante adottante, la zia, e aspirante adottato, figlio maggiorenne C. A seguito di ricorso, la Corte Suprema finlandese chiedeva ai giudici di Strasburgo se la madre dovesse essere sentita nel corso del procedimento dinanzi la corte distrettuale e altresì riconosciuta parte del procedimento in virtù degli artt. 6 e  8 della Convenzione.

Dapprima, la Corte di Strasburgo ha analizzato in una prospettiva comparata le regole relative ai procedimenti di adozione degli adulti presenti nei singoli Stati membri, valutando se tali procedure incidessero sulla vita privata e familiare delle madri biologiche ex art. 8 CEDU. La Corte ha risposto chiarendo che il procedimento di adozione di un adulto incide in misura ancora più ampia sul diritto alla vita privata e familiare dell’adottante e dell’adottando. I giudici di Strasburgo hanno interpretato l’art. 8 nel senso che non impone agli Stati di considerare la madre biologica come parte processuale del giudizio di adozione di un adulto. Difatti, la partecipazione della madre al procedimento di adozione veniva inteso come osservazioni rilasciate da testimone non riconoscendole dunque il diritto ad opporsi.

La Corte ha ritenuto le osservazioni rilasciate dalla madre biologica necessarie ai soli fini dell’accertamento delle condizioni per procedere ad adozione di adulto, ossia la verifica della qualità dei rapporti tra la madre biologica e l’adottante. Pertanto, la Corte ha rilevato che l’ordinamento interno non prevedeva alcun diritto procedurale della madre biologica e la non applicabilità dell’art. 6 al caso concreto. Di conseguenza, seppur alcuni Paesi assicurano ad oggi la qualità di parte processuale del giudizio alla madre biologica, la Corte con il parere del 13 aprile 2023 riconosceva un ampio margine di apprezzamento agli Stati nel regolamentare le procedure di adozione di un adulto.

L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI GENITORI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI

Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 27 aprile 2023 si è pronunciata in merito all’obbligo di mantenimento dei genitori in favore dei figli maggiorenni e al concetto di indipendenza economica degli stessi idonea alla revoca dell’assegno. Difatti, il ricorrente chiedeva la revoca dall’obbligo di versamento del contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne previsto dal precedente accordo di separazione.

In particolare, il ricorrente poneva a fondamento della sua richiesta l’indipendenza economica della figlia maggiorenne allegando il suo contratto di lavoro e i precedenti studi universitari. Inoltre, il padre evidenziava il significativo lasso di tempo intercorso tra il momento dell’adozione del provvedimento che disponeva l’obbligo di mantenimento e l’attuale situazione economica della figlia. Durante tale periodo, il padre aveva assicurato alla figlia un’adeguata formazione scolastica idonea a permetterle di interfacciarsi con il mondo lavorativo. Tuttavia, la figlia si opponeva contestando la sua situazione lavorativa precaria dovuta ad un contratto di lavoro a tempo determinato che non le consentiva di avere una piena autonomia economica.

Il Tribunale, nell’accogliere il ricorso, ribadiva il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al contributo mensile da parte del genitore divorziato o separato. Inoltre, il Tribunale considerava la situazione per la quale il figlio maggiorenne di genitori divorziati o separati non avesse raggiunto una piena autonomia economica nonostante il conseguimento dell’adeguato titolo professionale. In tale circostanza, il figlio maggiorenne doveva ricorrere ai sussidi di dimensione sociale finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

Peraltro, veniva riconosciuto al figlio divenuto maggiorenne l’onere di provare la mancanza di indipendenza economica, il suo impegno in ogni modo ad aver curato la propria preparazione professionale, e altresì la ricerca effettiva di un posto di lavoro adeguato. In definitiva, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustificava nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Dunque, l’obbligo di mantenimento cessa qualora venga dimostrato l’avvenuto l’ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato

STATUS FILII E MATERNITÀ PER ALTRI: LA TUTELA DI DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI

Il 10 maggio 2023 si è svolto a Trento il primo dei quattro incontri in materia di tutela di diritti e libertà fondamentali.

Nell’incontro dopo i saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Avv. Antonio Angelini, i relatori, Prof. Simone Penasa, Avv. Prof. Anton Giulio Lana e Avv. Andrea de Bertolini, hanno affrontata la discussa questione della maternità per altri e, in particolare, lo status filiationis dei bambini nati all’estero in violazione della normativa 40/2004 in un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza interne e internazionali. Un confronto tra esigenza sociale e principi costituzionali e un commento anche critico alle nuove proposte normative.

POSTICIPATA AD OTTOBRE 2023 LA DATA DI INIZIO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER AVVOCATO IN “TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

Si comunica che l’inizio del Corso di Alta Formazione Specialistica per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, organizzato dall’ Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), è stato posticipato al 6 ottobre 2023.

In particolare, con bando di proroga del 26 aprile 2023, è stata disposta la riapertura dei termini di iscrizione e il differimento dell’inizio delle lezioni al 6 ottobre 2023.

Sarà, quindi, possibile iscriversi al Corso sino al 29 settembre 2023. È altresì prorogato al 29 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda d’assegnazione di n. 3 borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione.

Di conseguenza, il primo anno di Corso inizierà in data 6 ottobre 2023 e terminerà il 12 luglio 2024, mentre il secondo anno inizierà in data 27 settembre 2024 e terminerà il 11 luglio 2025, come da calendario.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense dove è possibile visionare anche il bando di proroga al seguente link https://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2023/04/BANDO-2023-proroga-del-26.4.2023.pdf

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA “TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI” – XXIII EDIZIONE – 2023

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza la ventitreesima edizione del Corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”.

Il corso, primo del suo genere in Italia, è tenuto dai massimi esperti in materia ed è rivolto allo studio del funzionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, con un particolare focus sul sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e delle tutele previste nel diritto dell’Unione europea.

Al giorno d’oggi, l’esigenza di approfondire tali tematiche non è più trascurabile; la CEDU ha infatti acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più significativo nel contesto dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all’opera apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU. Lo stesso dicasi per la tutela dei diritti fondamentali in seno all’Unione europea, come garantita dalla Corte di giustizia dell’UE in specie a seguito dell’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel 2000 (la c.d. Carta di Nizza) e del suo valore come normativa primaria.

Il corso si articolerà in sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, i seguenti venerdì: 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1° dicembre, 15 dicembre, 22 dicembre 2023.

Leave a Reply