itenfr+39 06 85300769
·
studio@llbrlex.com
·
Via Emilio de’ Cavalieri, 11 - Roma
Contactez-nous

Newsletter n. 8 del 25 ottobre 2021

Sommario

1) La Corte Europea dei diritti dell’uomo si pronuncia per la prima volta sulla questione dell’immunità della Santa Sede.

Il 12 ottobre 2021, con sentenza n. 11625/17, la terza sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso J.C e altri c. Belgio, trattando per la priva volta la questione dell’immunità della Santa Sede.

Nel luglio del 2011, trentasei vittime di abusi sessuali perpetrati da membri della Chiesa cattolica belga esercitavano un’azione collettiva dinanzi al Tribunale di primo grado di Gand contro, tra gli altri, la Santa Sede, rivendicando la responsabilità indiretta di quest’ultima, in qualità di committente rispetto alle modalità strutturalmente carenti con cui la Chiesa avrebbe affrontato il problema di tali abusi al suo interno. Nell’ottobre 2013, il Tribunale di Gand rilevava la sua incompetenza nei confronti della Santa Sede, derivante dall’immunità di giurisdizione di cui essa gode. Tale decisione veniva successivamente confermata nel febbraio 2016 dalla Corte d’appello di Gand.

Dinanzi alla Corte Edu, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto di accesso a un tribunale), in quanto l’immunità giurisdizionale della Santa Sede aveva impedito l’esercizio dei propri diritti in sede civile.

La Corte, con sei voti favorevoli e una dissenting opinion, ha statuito che l’incompetenza rilevata dai giudici belgi a conoscere l’azione di responsabilità civile, intentata dai ricorrenti contro la Santa Sede, costituisse una limitazione del diritto di accesso a un tribunale proporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti. Pertanto, nel caso di specie non ha ravvisato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Interessante è l’argomentazione sostenuta nell’opinione dissenziente del Giudice Pavli, secondo cui invece i giudici nazionali, nel constatare che non c’era alcuna responsabilità indiretta della Santa Sede, adottavano un ragionamento piuttosto formalistico e astratto, omettendo di rispondere alle gravi accuse dei ricorrenti riguardo un coinvolgimento diretto e significativo della Santa Sede nella gestione degli abusi sessuali da parte di sacerdoti all’interno della Chiesa belga. A suo avviso, quindi, la limitazione del diritto di accesso a un Tribunale non risultava proporzionata e compatibile con l’articolo 6 § 1CEDU.

2) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27907 del 13 ottobre 2021 si pronuncia nuovamente in materia di assegnazione della casa familiare.

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con ordinanza del 13 ottobre 2021, nel cassare con rinvio il decreto della Corte d’appello di Lecce, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di assegnazione della casa familiare.

Il caso traeva origine dal ricorso presentato da M. al Tribunale di Lecce in relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli. Il tribunale di Lecce disponeva l’affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, assegnandole quindi la casa familiare, composta da due unità adiacenti.

L., il padre, proponeva quindi reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Lecce. La decisione della Corte d’Appello si fondava prevalentemente sulla relazione degli assistenti sociali secondo cui M. e i figli utilizzavo l’intero immobile, che per questo motivo doveva essere assegnato nella sua interezza alla madre “al fine di consentire ai minori di non subire l’ulteriore trauma rappresentato dall’allontanamento dalla casa familiare”.

Avverso tale decisione L. proponeva ricorso per Cassazione essenzialmente per due motivi. Con il primo denunciava la nullità della statuizione impugnata poiché non indicante le ragioni di diritto su cui era stata fondata la decisione di considerare l’assistente sociale, dipendente da una cooperativa esterna, un pubblico ufficiale; con il secondo motivo veniva invece denunciata la carenza assoluta di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale relativa all’abbandono, per anni, da parte di M., delle due unità abitative assegnatele.

La Corte di Cassazione, nell’ammettere il secondo motivo di ricorso, stabiliva il principio di diritto per cui “al fine di provvedere all’assegnazione della casa familiare il giudice del merito deve perciò valutare l’esistenza di uno stabile legame fra il minore e l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione”, non risultando quindi determinante ai fini della decisione l’eventuale allontanamento del minore dall’abitazione per periodi più o meno lunghi.

3) Mare Jonio: la procura di Agrigento chiede l’archiviazione delle indagini e il completo proscioglimento da ogni accusa del comandante della nave e del capomissione di Mediterranea.

La procura di Agrigento ha chiesto al Gip l’archiviazione delle indagini sul caso Mare Jonio, la nave della Ong Mediterranea che a maggio 2019 salvò trenta migranti in mare, sbarcando poi sulle coste di Lampedusa e trasgredendo così alle direttive impartite dall’allora ministro degli interni, che imponeva lo sbarco in Libia.

La Mare Jonio, una volta attraccata a Lampedusa, veniva posta sotto sequestro e iniziavano così le indagini per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e per due violazioni del codice della navigazione a carico del comandante della nave e del capomissione di Mediterranea saving Humans per il soccorso effettuato in data 9 maggio 2019.

La ong Mediterranea ha reso note alcune delle motivazioni a sostegno della richiesta di archiviazione.

In primo luogo secondo la procura è stato assolutamente corretto non comunicare e tantomeno sottoporsi al coordinamento con le autorità di Tripoli, non potendo in nessun modo considerarsi la Libia un porto sicuro; altrettanto giusta è stata quindi la decisione di richiedere il porto sicuro di sbarco alle autorità italiane e dirigersi a Lampedusa.

 In secondo luogo, in riferimento alle contestazioni relative al codice della navigazione – per il mancato rispetto della diffida della direzione Marittima di Palermo ad effettuare in modo stabile operazioni di salvataggio in mare senza aver ottenuto le opportune autorizzazioni –  la procura sosteneva che  “la mare Jonio non era tenuta a dotarsi di alcuna certificazione SAR”, non essendo ammissibile l’idea di stabilire “un numero massimo di naufraghi imbarcabili” nell’ambito di un’operazione di soccorso.

La procura di Agrigento ha infine ricordato che l’attività di salvataggio di vite umane in mare costituisce un preciso obbligo giuridico per ciascun uomo in mare e non può essere criminalizzato.

4) Convegno del 15 ottobre 2021: il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e la Tuscia.

Il 15 ottobre l’avv. Rosi, dello studio Lana – Lagostena Bassi – Rosi, ha partecipato in qualità di moderatore e relatore al Convegno “il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e la Tuscia: una scelta impossibile”, indetto dalla provincia di Viterbo e dai Comitati e dalle associazione della Tuscia.

Il Convegno è stato indetto con lo scopo di informare sullo stato dell’arte circa l’operato della Sogin e i risultati delle osservazioni depositate dai Comitati e dai Comuni che hanno aderito al seminario nazionale del 9 novembre e per dimostrare altresì che il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è una scelta impossibile.

La Sogin ha infatti individuato 22 delle 67 aree addette al deposito di scorie nucleari, previste nell’ambito della Carta nazionale aree potenzialmente idonee, proprio nel territorio della Tuscia, che rischia così di diventare il più grande deposito di scorie nucleari in Italia.

Al Convegno sono stati invitati e hanno partecipato esponenti politici di rango nazionale e regionale di tutte le forze politiche maggiormente rappresentative, nonché i sindaci vecchi e neoeletti della Provincia, che hanno espresso, prevalentemente, la loro contrarietà al deposito della Tuscia.

“Co-invitata di pietra” è stata invece la Sogin, a cui è stato inviato forte messaggio dal territorio, che sarà ribadito dal seminario nazionale previsto per il 9 novembre, dedicato alle controdeduzioni ufficiali, nonché unica tappa in cui sarà possibile opporsi come privati ed associazioni al deposito nazionale di rifiuti nella Tuscia.

5) Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani - XXII edizione.

L’Unione forense organizza la XXII edizione del corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”.

Primo del suo genere in Italia, il corso è rivolto allo studio del funzionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, con un particolare focus sul sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e delle tutele previste nel diritto dell’Unione europea. Il corso ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense, nonché l’accreditamento di n. 18 crediti formativi da parte del CNF per la formazione professionale degli avvocati. Verrà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione al termine del corso.

Il corso si articolerà in una serie di sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, i seguenti venerdì: 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre e 10 dicembre 2021.

Le lezioni si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 esclusivamente in modalità streaming.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.

Trovate qui il programma del corso.