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Newsletter n. 4 del 14 marzo 2019

Sommario

Il Tribunale di Treviso nega l’assegno divorzile alla giovane moglie che rifiuta il lavoro.

Se l’ex moglie è una ‘scansafatiche’ non ha diritto all’assegno di mantenimento. Ciò è quanto è stato stabilito da una interessante sentenza del tribunale di Treviso, nel solco della giurisprudenza della Cassazione del maggio 2017 (Cass. Civ., sent. n. 11504 dell’11 maggio 2017). I giudici hanno rigettato la richiesta avanzata da una donna per ottenere un assegno divorzile di 1.900 € al mese, invece dei 1.100€ che la moglie riceveva da oltre un anno dal suo ex marito. Il Collegio ha stabilito che non le spettassero nemmeno i 1.100 € al mese percepiti finora e che, dunque, avrebbe dovuto mantenersi da sola. Il Tribunale di Treviso ha, da un lato, rilevato il divario con l’ex marito – un professionista trevigiano con uno stipendio che superava i 4.000€ e vari benefits, tra cui la casa – ma, dall’altro, ha sottolineato come a concorrere a tale gap avesse contribuito l’inerzia dimostrata dalla donna – di trentacinque anni, laureata in economia – nel cercare un’occupazione. Secondo il tribunale, non vi sarebbe stato “alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio” e non esisterebbe prova “che sia stata condivisa anche la decisione della signora di dimettersi dalle attività lavorative”. Per i giudici la signora “ha un’età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro e possiede un titolo di studio facilmente spendibile”.

Il pronunciamento si pone perfettamente nel solco del nuovo trend giurisprudenziale che vede nell’assegno di divorzio una misura assistenziale e non già (non più) un mezzo per mantenere lo standard di vita coniugale.
L’assegno divorzile si poggia, infatti, su un principio di solidarietà: non è un atto dovuto. Per ottenerlo, il coniuge più debole deve dare prova in giudizio di aver cercato un lavoro, full time o anche part time: quindi deve dimostrare di aver tentato concorsi, di aver mandato curricula, ecc. Oppure deve essere nell’assoluta impossibilità di lavorare.

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha pertanto archiviato il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio; criterio che per quasi trent’anni è stato il parametro di riferimento per quantificare l’entità dell’assegno di separazione e di divorzio che il coniuge con il reddito più alto doveva versare all’ex partner economicamente più debole. Ora non è più così.

Il giudice italiano è competente a decidere le controversie con le banche svizzere.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza  n. 6280 depositata il 4 marzo scorso, hanno affermato il principio per cui le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione del giudice italiano -secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lugano del 2007 – sono quelle al momento dell’instaurazione della domanda e non quelle relative al momento della conclusione del contratto.
Pertanto, è competente il giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che svolga attività professionali, anche tramite mandatari o società collegate, cui si riconducano i contratti oggetto di causa.
L’acquisto di obbligazioni emesse da uno Stato estero rientra nella categoria dei contratti dei consumatori e, pertanto, la relativa azione può essere esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore.
Il caso esaminato atteneva ad un giudizio di risarcimento danni relativo alla (mala) esecuzione e (mala) gestione di due contratti di conto corrente stipulati nel 2000 da un investitore italiano – non professionale e conseguentemente inquadrabile come consumatore – con una banca elvetica.
La Cassazione ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano sulla base di tre presupposti e precisamente:

  1. lo svolgimento di attività bancaria in Italia da parte della proponente attraverso una fiduciaria;
  2. la mancata pattuizione sul foro competente in epoca posteriore al sorgere della controversia;
  3.  l’attività svolta direttamente in Italia da promotori ed agenti della banca svizzera.

Ciò, in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione di Lugano, benché ratificata dalla Svizzera solo nel 2011 (e cioè in epoca successiva alla conclusione del contratto oggetto di causa).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti ritenuto applicabile la Convenzione di Lugano al caso in esame, in quanto la domanda era stata presentata un mese opo l’entrata in vigore della Convenzione tra Unione Europea e Svizzera. Ciò, a conferma dei criteri di radicamento delle azioni civilistiche che privilegiano il foro del consumatore e che escludono clausole pattuenti l’esclusività di altri fori.
E’ innegabile che, anche questa decisione, vada ascritta ad un trend giurisprudenziale sempre più favorevole alla figura del consumatore con il trascorrere del tempo.

La Corte europea condanna l’Italia per la condanna alla detenzione nei confronti di Alessandro Sallusti.

In data 7 marzo 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 10 della CEDU (che garantisce la libertà di espressione) in ragione della condanna ad una pena restrittiva della libertà personale comminata nei confronti del noto giornalista Alessandro Sallusti per omesso controllo e diffamazione, in riferimento a due articoli pubblicati nel quotidiano di cui era capo-redattore. In particolare, il giornalista aveva scontato ventuno giorni agli arresti domiciliari prima che la pena venisse commutata in ammenda da parte del Presidente della Repubblica.

Sebbene la Corte abbia convenuto con i giudici italiani in merito all’illegittimità della condotta del giornalista, la censura mossa alle autorità italiane ha riguardato la manifesta sproporzione della sanzione penale detentiva per il giornalista. Tale sproporzione è stata riscontrata in considerazione della natura e della severità della sanzione stessa in relazione al legittimo scopo invocato, ovvero il rispetto della reputazione altrui. Invero, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto illegittima la restrizione della libertà di espressione disposta dalle autorità giudiziarie nazionali, in quanto misura non “necessaria” in una società democratica.

La Corte ha comunque evidenziato i recenti sforzi positivi dell’Italia, volti a limitare il ricorso a sanzioni penali in casi di diffamazione e ad escludere la detenzione dalle sanzioni comminabili per il suddetto reato.

Tavola rotonda “I riflessi della giurisprudenza internazionale nell’ordinamento interno” – Roma, 1° marzo 2019.

Il 1° marzo 2019, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Unione forense per la tutela dei diritti umani hanno organizzato la tavola rotonda: “I riflessi della giurisprudenza internazionale nell’ordinamento interno”.
L’evento ha avuto come tema il ruolo dell’avvocato internazionalista nel mondo forense e nell’occasione è stata presentata la I edizione del corso organizzato dalla Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista.
La tavola rotonda si è tenuta presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, sito in Piazza Cavour, Roma, alla presenza di Antonino GallettiPresidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Sono intervenuti Enzo CannizzaroProfessore di diritto internazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Andrea GiardinaProfessore emerito di diritto internazionale presso l’Università “La Sapienza” di RomaGiuseppe CataldiProfessore di diritto internazionale presso l’Università di Napoli “L’Orientale” Anton Giulio LanaPresidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
La partecipazione al convegno ha dato titolo al riconoscimento di n. 3 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è a titolo gratuito.

Tavola rotonda “Le controversie cross border in materia civile e commerciale in ambito UE” – Perugia, 8 marzo 2019

Lo scorso 8 marzo 2019, la sezione Umbria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha organizzato la tavola rotonda: “Le controversie cross border in materia civile e commerciale in ambito UE”.
L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ha avuto come tema il ruolo dell’avvocato internazionalista nel mondo forense: nell’occasione è stata presentata la I edizione del corso organizzato dalla Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista.
La tavola rotonda si è tenuta presso la Sala della Partecipazione del Consiglio Regionale di Palazzo Cesaroni, Perugia. Dopo i saluti di Stefano Tentori MontaltoPresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e un’introduzione di Silvia Ricci, coordinatrice della sezione Umbria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, sono intervenuti Anton Giulio LanaPresidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Eve Monginavvocato del foro di Perugia e del foro di Parigi e Ughetta De Angelisavvocato del foro di Perugia. Ha coordinato l’evento Alessandra LanciottiProfessoressa di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Perugia.
La partecipazione alla tavola rotonda ha dato titolo al riconoscimento di 2 crediti formativi in materia di diritto internazionale e di 2 crediti formativi in materia di diritto civile.

Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista: proroga del termine di iscrizione e differimento inizio delle lezioni.

È stato prorogato al 20 marzo 2019 il termine di iscrizione alla I edizione del corso organizzato della Scuola di Alta formazione specialistica dell’Avvocato internazionalista, istituita dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, ed è stato contestualmente differito al 29 marzo p.v. l’inizio delle lezioni.
La Scuola ha carattere nazionale e due sedi principali (Roma e Milano), oltre che delle sedi secondarie a Trento, Udine, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Bari, Messina, Palermo e altre eventuali che saranno attivate al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti, tutte collegate in videoconferenza con le sedi centrali e con la presenza di un tutor.
Le lezioni avranno inizio il 29 marzo 2019, secondo il calendario e il programma che trovate qui. La durata dei corsi è biennale per un totale di circa 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale).
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi italiani. Il numero massimo dei partecipanti per le sedi centrali è fissato ad 80 partecipanti e di 30 partecipanti per ogni sede secondaria che sarà attivata.
Il costo del corso è di 1.125,00 Euro oltre IVA per ciascun anno, rateizzato in 4 versamenti di Euro 686,25 ciascuno (comprensivi di IVA). Per il I anno, la prima rata va saldata entro i due giorni dalla conferma dell’ammissione; la seconda rata va saldata entro il 25 marzo 2019. Sono previste borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione. Sono previste altresì tre borse di studio a parziale copertura delle quote di iscrizione.
Trovate qui bando della Scuola e il modulo da compilare per la domanda di iscrizione, che andrà spedito al seguente indirizzo email: scuola@avvocatointernazionalista.com.
Il direttore della Scuola è l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana.
Il corso, che avrà un taglio nettamente pratico e professionalizzante, è stato suddiviso in sette macro-aree del diritto internazionale, sotto la guida di sette responsabili di area: dopo una introduzione sulle fonti del diritto internazionale e la loro applicazione (che sarà curata dal Prof. Paolo Palchetti), nel corso del primo anno si affronteranno le aree dei diritti umani (a cura del Prof. Andrea Saccucci), e del diritto del mare (a cura del Prof. Giuseppe Cataldi), per concludersi con una ampia disamina del diritto internazionale privato (curata dalla Prof.ssa Stefania Bariatti). Il secondo anno di lezioni, che avrà inizio nel gennaio 2020, prevede anzitutto l’analisi del diritto internazionale dell’economia e dell’arbitrato internazionale (la cui trattazione sarà curata dal Prof. Andrea Giardina e dalla Prof.ssa Maria Beatrice Deli), cui seguirà la trattazione del diritto internazionale delle migrazioni (da parte della Prof.ssa Favilli), delle tematiche degli spazi polari, aerei e cosmici e tutela internazionale dell’ambiente (a cura, rispettivamente del Prof. Sergio Marchisio e del Prof. Lorenzo Schiano di Pepe) e che si concluderà con l’approfondimento del diritto penale internazionale (a cura del Prof. Fausto Pocar).
Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito della Scuola.