Con sentenza pubblicata in data 22 aprile 2021, nel caso R.B. e M. c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 CEDU, (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver adottato misure idonee a garantire il rapporto familiare tra un padre e suo figlio.
La vicenda aveva avuto origine dall’allontanamento del minore dal padre, nonostante questi esercitasse congiuntamente con la madre la responsabilità genitoriale. Il ricorrente sottolineava che le autorità italiane non avevano preso le misure necessarie per salvaguardare il rapporto con il proprio figlio, permettendo alla madre di metterlo contro di lui.
Nonostante gli innumerevoli ricorsi alle autorità giudiziarie del padre e le valutazioni sempre positive sullo stesso emerse nei diversi procedimenti di cui sopra, le autorità sono state incapaci di contrastare l’influenza negativa della madre sul proprio figlio, circostanza che era stata accertata anche dalle perizie mediche effettuate nel tempo.
Nel decidere sul caso, la Corte di Strasburgo ha ribadito che scopo dell’art. 8 CEDU è essenzialmente quello di proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie da parte dei poteri pubblici, e che esso non impone semplicemente allo Stato di astenersi da tali interferenze: a questo obbligo negativo vanno aggiunti obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare.
La Corte ha dunque ritenuto che i Tribunali nazionali non abbiano adottato misure adeguate al fine di creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre stabilito a suo tempo dal giudice nazionale, ritendendo che una reazione rapida era fondamentale necessaria in considerazione dell’impatto che il passare del tempo ha sui rapporti genitore figlio. I giudici hanno in particolare ribadito che impedire le visite può ostacolare la possibilità del genitore interessato di ristabilire il contatto con il figlio che non vive con lui, sottolineando come una particolare diligenza e rapidità siano richieste nell’adozione di misure da parte delle autorità statali che riguardano i diritti garantiti dall’articolo 8 CEDU.
La Corte ha inoltre riconosciuto anche il risarcimento per il danno subito dai ricorrenti (padre e figlio).
Il 31 marzo 2021 si è dato finalmente l’avvio del processo civile telematico in Corte di Cassazione. L’attivazione del servizio è stata prevista dal c.d. Decreto rilancio.
Adesso è dunque possibile depositare, per ora in via facoltativa, atti e documenti inerenti i ricorsi e controricorsi dinanzi alla Suprema Corte. Essendo il deposito telematico facoltativo, resta ferma la possibilità di procedere al deposito degli atti in via cartacea.
Con l’ordinanza n. 11012 del 26 aprile 2021 la Suprema Corte di Cassazione ribadisce la nullità degli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita in occasione della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile.
Ne consegue che il giudice di merito non avrebbe potuto fare riferimento alle statuizioni assunte in sede di separazione giudiziale, ancorché concordate tra i coniugi, ma avrebbe dovuto indagare sull’effettiva sussistenza del presupposto richiesto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per la concessione dell’assegno divorziale, ovvero l’inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge beneficiario rispetto al tenore di vita tenuto in costanze di matrimonio.
Già con la sentenza n. 2224 del 30/01/2017 la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c..
Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avv.ta Valentina Rao
Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Roma, Sezione XVIII, ha accolto il ricorso di una cittadina romena che aveva impugnato il provvedimento di allontanamento emesso nei suoi confronti per l’asserita sua mancata integrazione sociale desumibile, secondo il provvedimento impugnato, da dodici segnalazioni di polizia a suo carico relative al periodo giugno 2014 – settembre 2017.
Il giudice di prime cure ha ricordato che il diritto d’ingresso e di soggiorno del cittadino europeo e/o del suo familiare può essere limitato unicamente per motivi imperativi di pubblica sicurezza, desunti da comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona, ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.
E ciò posto che la libera circolazione delle persone costituisce uno dei principi cardine dell’Unione europea, sicché le disposizioni che derogano a tale principio, come la direttiva rimpatri, devono essere interpretate in senso restrittivo nel rispetto del principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati; del principio di attualità e gravità del pericolo, secondo cui la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di un provvedimento di allontanamento e, infine, del principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere svolto un bilanciamento tra l’intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato.
Nel caso di specie, le segnalazioni elencate nel provvedimento di allontanamento della ricorrente romena non risultavano essersi tradotte in provvedimenti di condanna; inoltre, riguardavano condotte contestate essenzialmente nel corso di manifestazioni di protesta alle quali la ricorrente ha preso parte.
D’altra parte, la ricorrente è giunta in territorio italiano a far data dal 2009 e, come da documentazione versata in atti dalla difesa, ha compiuto percorsi di studio e di integrazione sul territorio, anche tramite il mondo delle associazioni e del volontariato. Per di più ha svolto attività lavorativa (pur se saltuaria) e segue percorsi medici per alcune patologie dalle quali è afflitta e per le quali è stata anche in cura presso aziende ospedaliere italiane.
Secondo il Tribunale di Roma non sussistono dunque sufficienti elementi che consentano di ritenere dimostrata l’attualità del pericolo derivante dalla presenza sul territorio nazionale della ricorrente.
In data 21 aprile 2021 è stato depositato lo strumento di ratifica italiano del Protocollo n. 15 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adottato a Strasburgo il 24 giugno 2013 e recante modifiche alla Convenzione stessa. In conseguenza il Protocollo entrerà in vigore il 1° agosto 2021.
Il Protocollo n. 15 introduce nello specifico alcune modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti umani prevedendo, in particolare, che il ricorso alla Corte EDU debba essere presentato entro 4 mesi dalla pronuncia interna definitiva, in luogo degli attuali 6 mesi previsti all’art 35, § 1 CEDU. Ulteriori novità riguardano il sistema di rimessione di una questione alla Grande Camera, con l’eliminazione del sistema di veto attualmente concesso alle parti in giudizio, e l’eliminazione per quanto attiene la condizione di ricevibilità del pregiudizio importante.
La riduzione da 6 a 4 mesi è una modifica che impatta in modo significativo sull’accesso alla Corte e, più in generale, sul diritto di difesa. Questa modifica entrerà comunque in vigore soltanto all’esito di un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Protocollo, ossia dal 1° febbraio 2022.
È in corso ogni venerdì il Corso di specializzazione su “Diritti umani e protezione internazionale” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Tale nuova attività formativa si propone di offrire una descrizione approfondita dei principali strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, allo scopo di stimolare negli operatori giuridici, e particolarmente nella classe forense, l’attenzione per i temi del riconoscimento internazionale dei diritti e delle libertà fondamentali e dell’operatività di una serie di meccanismi azionabili per la loro protezione sul piano interno ed internazionale. Il corso intende inoltre offrire una illustrazione approfondita della normativa interna, europea e convenzionale volta alla protezione del richiedente asilo, nonché delle tutele giurisdizionali previste in materia sia dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali interni che europei e convenzionali.
Per realizzare questo obiettivo sarà utilizzato un approccio pragmatico, privilegiando gli aspetti attinenti alle modalità di funzionamento degli strumenti nazionali e degli organismi internazionali preposti al controllo sull’attuazione delle norme interne.
Il corso si articola in una serie di dodici incontri della durata di tre ore ciascuno, da tenersi mediante piattaforma GoToWebinar il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a partire dal 9 aprile al 25 giugno 2021.
Il corso ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia.
Al termine del corso, il CNF rilascerà n. 20 crediti formativi per la formazione professionale degli avvocati che hanno seguito l’intero corso; verrà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.
Potete trovare maggiori info e il programma del corso sul sito dell’associazione.