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Newsletter n. 8 del 27 giugno 2019

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Sommario

Il «fine pena mai» è una violazione di diritti umani: emessa l’attesissima pronuncia della Corte europea in materia di ergastolo ostativo.

In data 13 giugno 2019, pronunciandosi sul caso Marcello Viola c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emanato una sentenza di eccezionale rilevanza, con la quale ha dichiarato l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea – che pone un divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti – del regime dell’ergastolo c.d. “ostativo” (artt. 22 c.p.,  4-bis e 58-ter ord. penit.).
La disciplina in esame rappresenta una degli aspetti più significativi del c.d. “doppio binario” che, dall’inizio degli anni novanta, risulta ispirare la legislazione italiana in materia di esecuzione penale. Tale sistema prevede l’istituzione, accanto al regime stabilito per i detenuti “ordinari”, il quale è finalizzato alla risocializzazione degli stessi e tende a favorire l’accesso a misure di tipo premiale extra-murario, di un meccanismo sanzionatorio differenziato per coloro che siano stati condannati per delitti associativi o altri reati che destino particolare allarme sociale.

Dal momento che su costoro grava una presunzione praticamente assoluta di pericolosità sociale, essi possono essere condannati a scontare la pena dell’ergastolo, appunto, secondo il regime dell’ergastolo “ostativo”, che comporta l’esclusione del soggetto da qualsiasi beneficio penitenziario o alleggerimento di pena a meno che egli non collabori con la giustizia. La pena inflitta, dunque, è a tutti gli effetti perpetua, salvo che, “pentendosi”, il reo dimostri di aver reciso definitivamente i rapporti con l’associazione di appartenenza.
Quanto al ricorso all’origine della decisione in rilievo, esso era stato presentato dal detenuto Marcello Viola, condannato in via definitiva all’esito di due processi penali per associazione di stampo mafioso e vari omicidi e sequestri di persona. Dopo aver scontato i primi sei anni di pena secondo il regime differenziato di cui all’art. 41-bis, il Viola si era visto rigettare più volte dal Tribunale di Sorveglianza, prima, e dalla Corte di Cassazione, dopo, la richiesta di concessione di permessi-premio e della liberazione condizionale. Egli, infatti, non aveva mai smesso di proclamarsi innocente e, per questo motivo, aveva sempre rifiutato di collaborare con la giustizia.

La Corte EDU, in quest’occasione, si è dimostrata ben più coraggiosa dei numerosi giudici nazionali dinanzi ai quali è stata discussa, in passato, la legittimità costituzionale della normativa in rilievo. Nella normativa in oggetto, infatti, ha ravvisato una violazione dell’art. 3 e più in generale del principio della dignità umana, che ha ricordato essere al centro del sistema convenzionale europeo di tutela dei diritti umani. Ad opinione della Corte di Strasburgo, l’idea del «fine pena mai» confligge con la finalità rieducativa cui dovrebbe essere finalizzato l’esercizio della giurisdizione penale. Come si legge nella parte motiva della sentenza, «non si può privare una persona della sua libertà senza lavorare, allo stesso tempo, al suo reinserimento e senza fornirgli la possibilità di recuperare, un giorno, questa libertà». Nemmeno la circostanza che la norma consenta al reo, qualora egli collabori, di accedere ai benefici che in principio gli sarebbero preclusi, è sufficiente a rendere l’istituto compatibile con la CEDU. La scelta di “pentirsi”, infatti, non sempre può essere compiuta liberamente: la stessa può infatti comportare rischi molto significativi per l’incolumità del soggetto, nonché per la sicurezza dei suoi cari. Irragionevole, peraltro, è l’identificazione nella mancanza di collaborazione di un sintomo inequivocabile della pericolosità sociale della persona condannata: è infatti possibile che l’individuo, nonostante abbia collaborato, continui ad aderire intimamente ai valori dell’associazione criminale e parimenti si può apprezzare un successo del percorso rieducativo anche in detenuti che non si siano mai “pentiti”.

La causa appena decisa è stata oggetto di particolare attenzione da parte dei media nazionali ed internazionali. La delicatezza della questione esaminata dai giudici europei ha destato, tra l’altro, forte interesse in numerose organizzazioni non governative e negli attori della società civile, sicché nel corso del giudizio dinanzi alla Corte sono intervenute diverse associazioni impegnate nella difesa dei diritti dei detenuti.

Sezioni Unite, sentenza n. 15750/2019: anche se il genitore ha commesso uno dei delitti che impediscono la concessione del permesso di soggiorno, il diniego del ricongiungimento familiare non può essere automatico.

Il 12 giugno 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso un’importante decisione in tema di concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Nell’occasione, la Corte ha accolto il ricorso di una coppia albanese che si era vista negare, nei precedenti gradi di giudizio, la possibilità di permanere sul territorio italiano ed accudire entrambi i figli minori, giacché il padre era stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione ai danni di un tossicodipendente. La condanna per tali reati, infatti, non consente la concessione del permesso di soggiorno.

La Suprema Corte, nell’occasione, era stata chiamata a pronunciarsi in merito alle difficoltà ermeneutiche derivanti dall’applicabilità alla fattispecie di norme confliggenti. Rispetto al caso, infatti, rilevavano sia la disciplina che consente al Tribunale per i minorenni, anche in deroga alla normativa ordinaria in materia di concessione dei permessi di soggiorno, di autorizzare il cittadino extracomunitario a permanere sul territorio dello Stato con i figli minori ivi residenti, sia le disposizioni che escludono il rilascio del permesso a favore di soggetti che abbiano commesso determinati reati.

Orbene, la Corte si è pronunciata affermando l’insussistenza di qualsiasi correlazione automatica tra la condanna del genitore per uno dei reati considerati dal t.u. immigrazione ostativi all’ingresso o alla permanenza dello straniero sul territorio dello Stato e il diniego del ricongiungimento familiare. La Suprema Corte ha, invece, sottolineato la necessità di bilanciare sempre caso per caso l’interesse del minore alla presenza del familiare sul territorio dello Stato e l’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico, rispetto al quale rilevano gli eventuali precedenti penali del soggetto.

Corte EDU: nuova condanna per violazione del principio del ne bis in idem.

Il 6 giugno 2019, la V sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Nodet c. Francia, condannando lo Stato convenuto per violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo 7 alla Convenzione europea.

La norma in esame tutela il diritto dell’individuo a non essere giudicato o punito due volte per la medesima condotta penalmente rilevante. In proposito, la Corte ha ormai da tempo adottato un’interpretazione estensiva del riferimento alla giurisdizione penale: il processo, anche se formalmente qualificato dall’ordinamento come amministrativo, è considerato come sostanzialmente penale laddove la sanzione applicabile in caso di accertamento della responsabilità risulti talmente afflittiva da essere, di fatto, equiparabile alle pene irrogate per i reati.

Tale tema è stato sviluppato dalla Corte di Strasburgo, in particolare, a proposito delle sanzioni amministrative che diversi ordinamenti del Consiglio d’Europa prevedono per i reati tributari ovvero in materia di abusi di mercato. L’individuo che compia simili infrazioni, infatti, risulta spesso sottoponibile sia ad un processo penale sia ad un giudizio amministrativo, cui può seguire l’applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive talvolta anche più severe della sanzione penale.

Protagonista del caso in oggetto era un cittadino francese che, per degli episodi di insider trading, era stato condannato a tre mesi di reclusione dalla Corte di Cassazione e al pagamento di una multa di 250.000 euro dall’autorità francese di regolazione dei mercati. In quest’occasione, la Corte europea ha ribadito puntualmente i propri precedenti orientamenti ed in particolare i principi espressi dalla Grande Camera in A e B c. Norvegia, affermando la totale equiparabilità dei due procedimenti e ravvisando nella condotta delle autorità francesi una violazione della Convenzione.

Una pronuncia molto simile, peraltro, era stata emanata dalla Corte nel 2014 nei confronti dell’Italia a proposito del caso Grande Stevens c. Italia. In tale circostanza, i giudici avevano infatti accolto il ricorso presentato dal noto avvocato della FIAT, condannato due volte per aggiotaggio informativo (manipolazione del mercato) in sede sia penale sia amministrativa.

Corte Costituzionale: non è illegittimo il divieto d’accesso alla procreazione assistita per le coppie gay.

Il 18 giugno 2019 la Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per discutere delle censure sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano nei confronti degli art. 5 e 12 della legge n. 40/2004, nella parte in cui escludono che le coppie omosessuali possano usufruire delle pratiche di procreazione medicalmente assistita. Il deposito della sentenza, che chiarirà il contenuto della decisione e soprattutto le motivazioni che ne hanno determinato l’assunzione, non è stato ancora effettuato. Il comunicato stampa emanato all’esito della discussione precisa soltanto che la Consulta ha deciso di respingere le argomentazioni dei giudici rimettenti, avendole ritenute infondate.

La decisione rappresenta, indubbiamente, una profonda delusione per la comunità LGBTQ+ e per tutti coloro che speravano che, dopo aver modificato radicalmente la legge 40/2004 nelle numerose pronunce emanate sull’argomento, la Corte espungesse dalla norma quest’ulteriore aspetto discriminatorio.

Il genitore che paga le spese mediche e per la scuola privata del figlio ha diritto ad essere rimborsato dall’ex anche se le stesse non sono state concordate (Cass. Civ., sez. 1, 19 giugno 2019, n. 16404).

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio in realtà già espresso in materia di diritto di famiglia negli ultimi anni: il genitore che ha sempre sostenuto da solo spese per visite a pagamento e scuola privata per il figlio ha diritto di essere rimborsato.

Nella vicenda trattata, il bambino era nato da una relazione extra matrimoniale: il padre si era sempre disinteressato delle sorti del bambino, né aveva mai contribuito al suo mantenimento.
La madre aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute, fra l’altro, per scuola e visite private. Il Tribunale lo aveva condannato a restituire la propria quota d esborsi, pari ad € 10.000, oltre a corrispondere un risarcimento di € 50.000.

La Corte d’Appello aveva poi confermato solo il rimborso, escludendo il risarcimento.
La Cassazione convalidava la statuizione della Corte d’Appello affermando che spetta il diritto di agire in regresso al genitore che abbia provveduto al rimborso delle spese di mantenimento del minore (come pacificamente accaduto nella specie) per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali. Ciò si desume, in particolare, dall’art. 148 cod. civ, che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto in regresso) nei confronti dell’altro.

Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali” – 2019.

Sono aperte le iscrizioni alla III edizione del Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”. Il corso si articolerà in una serie di sei incontri a tematica multidisciplinare per una durata complessiva di 21 ore. Le lezioni si svolgeranno dalle 14:00 alle 17:30 presso il CNEL, viale David Lubin 2, Roma, nei seguenti venerdì del corrente anno: 4 ottobre, 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, 31 ottobre (giovedì), 8 novembre 2019.

Da tre anni, ormai, il corso si propone di dare una risposta alle maggiori questioni aperte in materia di migrazioni. Gli eventi dell’ultimo anno testimoniano una radicale modifica delle politiche di gestione delle migrazioni verso l’Europa e con esse dei connotati del fenomeno migratorio stesso, imponendo oggi nuove riflessioni.

Se negli anni scorsi abbiamo cercato di rappresentare la complessità di un fenomeno, quello appunto migratorio, la cui cifra era costituita da un massiccio arrivo di migranti in Europa attraverso il Mar Mediterraneo, con il Corso del 2019 sorgono nuovi interrogativi. I dati dell’ultimo anno e mezzo depongono inequivocabilmente nel senso di una drastica riduzione degli ingressi, e tuttavia in Italia, ma anche nel resto d’Europa, la migrazione continua ad essere percepita alla stregua di un’emergenza e di un problema di sicurezza. Alcuni recenti interventi legislativi hanno poi pesantemente influito sui diritti dei migranti, con l’eliminazione dell’istituto della protezione umanitaria, la radicale modifica dei sistemi di accoglienza, la criminalizzazione di chi opera salvataggi in mare e, più in generale, con una progressiva riduzione delle tutele. Cosa si trova dunque alla radice dell’atteggiamento ostile nei confronti dei migranti? In che modo determinate politiche influenzano questa visione del mondo, spesso poco corrispondente a quanto ci racconta un’analisi per dati della realtà? Verso quale direzione intende andare l’Europa, quali soluzioni si propone di dare anche in modo di arginare le pulsioni contro i migranti? Quali sono i programmi di integrazione socio-culturale che si intende adottare?
All’indomani delle ultime elezioni europee, da molti definite come le più importanti della storia dell’Unione e sul cui esito ha influito in larga misura proprio il dibattito su questo tema, il corso si prefigge non soltanto l’obiettivo di fornire una fotografia, il più possibile multidisciplinare ed esaustiva, del fenomeno migratorio in Italia e in Europa. Obiettivo primario è anzitutto individuare i legami esistenti tra le migrazioni, i suoi protagonisti e il nostro continente, oltre che analizzare le ragioni dell’adozione da parte dei governi europei (ma non solo) di strategie di comunicazione ostili e di politiche che hanno complessivamente affievolito i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. 

È per rispondere a questi ed altri interrogativi simili che l’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha deciso di organizzare la III edizione del corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”: una formazione specialistica che mira a fornire un quadro interdisciplinare della materia, attraverso l’analisi non solamente dell’aspetto prettamente giuridico o economico del fenomeno, ma altresì di quello demografico, nonché giornalistico, sociologico, medico e psicologico, cercando di giungere a una visione olistica della materia. Un taglio multidisciplinare di cui si è sentito chiaramente il bisogno, in risposta ai nuovi paradigmi della migrazione e che da quest’anno sarà altresì corroborato da una serie di interventi, interviste e dibattiti con chi opera sul campo, al fine di favorire la partecipazione attiva dei fruitori del corso.

Il corso non è destinato unicamente ad operatori del diritto o a rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani ma altresì a funzionari della pubblica amministrazione, mediatori culturali, medici, giornalisti, assistenti sociali nonché in generale a tutti coloro i quali intendano conseguire una specializzazione in materia.

Ai partecipanti sarà offerto il “Dossier Statistico Immigrazione 2018”, realizzato da Idos in partenariato con Confronti, con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e la collaborazione dell’Unar.
Il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e del Consiglio Nazionale Forense (CNF). È stato richiesto altresì il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
Il corso è in attesa di accreditamento da parte del CNF per la formazione professionale.
Per la frequenza al corso è dovuto un contributo a titolo di rimborso delle spese organizzative pari a € 366 (IVA compresa). Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it, tramite apposito modulo di adesione, da compilare e inviare unitamente alla copia del bonifico bancario (IBAN: IT12X0306909606100000060078).

Al fine di agevolare chi non potesse recarsi a Roma e voglia seguire il nostro Corso, anche quest’anno è stata predisposta la possibilità di seguirci in modalità telematica tramite una apposita piattaforma online. I discenti che scelgano la modalità telematica potranno dunque collegarsi all’orario del corso e seguire comodamente da casa o dal proprio ufficio la lezione in diretta, ciascuno attraverso le proprie credenziali e il proprio account.
Trovate il programma del corso e la scheda di sintesi sul sito dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.