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Newsletter n. 3 del 15 maggio 2020

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Sommario

Emergenza Coronavirus: la fase due.

Con provvedimento del 20 aprile 2020 il Presidente del Tribunale di Roma ha adottato le linee guida 20 aprile 2020 per la fissazione e la trattazione delle udienze nei settori civile e penale.
Si tratta di una serie di misure organizzative volte a regolamentare lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo di emergenza epidemiologica ricadente fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020.

Particolare interesse nell’ambito dell’indicazione del tipo di cause da trattare rispetto a quelle suscettibili di essere rinviate a data successiva al 30 giugno assume la considerazione, nel settore civile, dei procedimenti che riguardano diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione, nel settore penale, dei procedimenti relativi a reati commessi con violenza di genere e domestica.

Per le udienze trattate in questo periodo, gli avvocati partecipano con la trasmissione via pec di memorie scritte in relazione ai processi fissati in fase di discussione.
Rispetto ai processi da discutere in aula, è poi stata prescritta la limitazione, da parte dei Presidenti di Sezione, del numero massimo di cause a ruolo, la fissazione oraria delle udienze, l’adozione in udienza dei presidi sanitari e l’osservanza del distanziamento sociale: tutte misure la cui valenza è stata programmata anche per la fase successiva a quella strettamente emergenziale.

Il provvedimento si completa con due allegati contenenti, rispettivamente,  il protocollo tra il tribunale di Roma e l’Ordine degli Avvocati per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto o trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. f ed h d.l. 18/2020 e il Protocollo in tema di svolgimento delle udienze di convalida dell’arresto e dei giudizi direttissimi, delle udienze di convalida, degli interrogatori e delle udienze innanzi a gip-gup da tenersi mediante sistema di videoconferenza o collegamento da remoto.
Anche in questa fase, lo Studio Lana Lagostena Bassi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, rimane operativo, in attesa di tornare, piano piano, alla normalità.

Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: la morte di un uomo non è una mera questione statistica.

Ancora una volta lo Studio Legale Lana Lagostena Bassi ha ottenuto un grande risultato in materia di sangue infetto.
Con sentenza pubblicata in data 24 aprile 2020, la Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, ha accertato la responsabilità del Ministero della Salute sul tema.
Il collegio, ribaltando la decisione del giudice di primo grado, ha condannato la Pubblica amministrazione a risarcire la vedova, nonché le figlie che hanno perso il loro caro a seguito del contagio da HCV, evolutasi con il tempo in cirrosi epatica.

In primo grado era stato considerato insussistente in nesso causale tra la trasfusione subita dal defunto ed il succesivo sviluppo della malattia. Sulla scorta di questa considerazioni, era stata negata la responsabilità del Ministero e di conseguenza il risarcimento per la perdita subita dalla moglie e i figli del defunto.
La Corte d’Appello di Roma ha però ribaltato la sentenza di primo grado, stabilendo che: “il nesso di causalità non può essere escluso soltanto sulla base dei dati statistici, poiché i processi patologici possono differire per entità e rapidità di evoluzione sulla base di diversi fattori e dunque i dati statistici non rappresentano una legge indiscutibile per comprendere la realtà dei fatti”. La sussistenza del nesso causale, ossia del collegamento tra la trasfusione e l’insorgere della malattia peraltro era già stata ampiamente riconosciuta nel momento in cui era stato concesso l’indennizzo ex l. 210/1992.

La Corte d’Appello di Roma, sulla base di questi motivi, ha riconosciuto l’importo risarcitorio di circa 800.000,00 € alle eredi per il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale; esso  rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito.

Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: oltre un milione di euro per la tutela del diritto alla salute.

Ennesima vittoria dello studio Lana Lagostena Bassi contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni in materia di sangue infetto.

La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado  che – nonostante avesse accertato e dichiarato il Ministero responsabile di una grave e reiterata violazione del diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione, nonché per la patologia contratta da una donna a seguito delle emotrasfusioni che l’avevano condotta alla morte – non aveva riconosciuto il danno all’integrità fisica e psicologica, nonché le sofferenze di carattere morale che erano derivate dal contagio.
Si discute di un pregiudizio che ha inciso negativamente sulla qualità della vita della signora, oramai defunta, e che andava riconosciuto alle figlie in qualità di eredi.

Il Collegio, nel riaffermare un orientamento oramai costante della giurisprudenza, ha individuato il termine per il decorso della prescrizione ancorandolo alla richiesta dell’indennizzo e non anche, come sostenuto dal Ministero resistente, alla data di scoperta della malattia.
Dunque, alla luce dei rilievi svolti, la Corte ha liquidato il danno non più considerando unicamente la perdita subita dalle figlie (come precedentemente fatto dal Tribunale di Roma), ma anche quello della madre defunta che per diritto ereditario spettava alle figlie, condannando il Ministero della Salute a rifondere alle appellanti più di un milione di euro, raddoppiando quanto liquidato dal Tribunale in primo grado.

Il divorzio ‘lampo’ ai tempi del coronavirus.

In questi tempi di emergenza da pandemia per coronavirus, anche a causa della quasi totale paralisi dei tribunali civili, si è registrata – in alcuni casi, la precisazione è d’obbligo – una diminuzione dei tempi di alcuni procedimenti di separazione e divorzio, in particolare, cioè di quelli consensuali.
Infatti, onde evitare di aspettare l’auspicato, ma ad oggi, lontano ritorno alla normalità per presentarsi in udienza, i coniugi possono sottoscrivere una dichiarazione che l’avvocato provvederà a trasmettere al giudice con una semplice mail.

Il Tribunale invierà all’avvocato, accolta la richiesta, il provvedimento che ratifica l’accordo di separazione (o divorzio). E’ quanto si registra in alcune realtà italiane, quali, ad esempio, Vercelli, Torino, Monza e Verona.

Il processo segue pertanto una trattazione scritta, per cui gli avvocati fanno pervenire al Presidente del Tribunale, in via telematica, almeno due giorni prima della cosiddetta udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalle parti.
Nella dichiarazione, in sostanza, le parti ribadiscono la determinazione di non volersi riconciliare e sottoscrivono di essere a conoscenza e non di non avere obiezioni sul fatto che non presenzieranno fisicamente in udienza.

Chi scrive si chiede se non sia il caso, almeno per le situazioni più lineari, di non adottare tale modus operandi anche quando la fase dell’emergenza, e con essa l’esigenza di distanziamento sociale, sarà finita.

Strasburgo: la Corte europea dei Diritti dell’Uomo prolunga la quarantena.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha reiterato la sospensione di tutti i termini prolungando a tre mesi la sospensione iniziata a decorrere dal 16 marzo 2020. La proroga si applica anche al termine di sei mesi per la presentazione del ricorso individuale, ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU ed ai termini relativi i procedimenti già pendenti.

Questo vuol dire che i ricorrenti, il cui termine di scadenza del ricorso ricade nel periodo che va dal 16 marzo 2020 al 16 giugno, avranno a disposizione non più sei mesi per presentare il ricorso anzidetto bensì nove mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento interno che si vuole impugnare a Strasurgo.
Saranno invece assicurati i provvedimenti urgenti, relativi alle richieste di misure provvisorie di cui all’art. 39 del Regolamento della Corte.

“Stato di emergenza e diritti contagiati” tavola rotonda in diretta streaming del 15 maggio 2020.

Si terrà oggi 15 maggio 2020, alle ore 16, in diretta streaming sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) e sul canale you tube www.youtube.com/consnazforense, la tavola rotonda dal titolo “stato di emergenza e diritti contagiati”.
Nel corso dell’evento, si rifletterà sui diritti fondamentali di libertà di ogni individuo, in questo periodo di emergenza pandemica compressi con modalità mai sperimentate prima e foriere di mutamenti radicali per il futuro.

Secondo alcuni, infatti, al di là dell’innegabile priorità del contenimento del contagio, vi è il concreto rischio che, insieme al sovvertimento del nostro modo di vivere e di convivere, possa esserci quello del nostro sistema di valori e di libertà.
La tavola rotonda, che avrà una durata di due ore, sarà introdotta da Maria Masi, presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense e coordinata da Francesco Caia, coordinatore della commissione Diritti umani.

Interverranno: Guido Alpa, professore emerito di diritto civile presso l’università “La Sapienza” di Roma e presidente onorario del Consiglio Nazionale Forense, Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Filippo Donati, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Firenze e componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Anton Giulio Lana, avvocato e presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani; Daniela Piana, professoressa ordinaria di scienza politica presso l’università di Bologna “Alma Mater Studiorum” e componente dell’ufficio studi del Consiglio di Stato; Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l’università statale di Milano e presidente della Società Italiana di diritto internazionale dell’Unione Europea.

Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici.

E’ partita il 24 aprile 2020 la quarta edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di quattro ore ciascuno (9:30 – 13:30).

Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU.

È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU.

Le lezioni si tengono ogni venerdì presso la Sala Gialla del CNEL (Viale David Lubin n. 2, Roma) sino al 12 giugno 2020, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.

Al termine del Corso, sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, che darà titolo al riconoscimento di 10 crediti formativi (tre moduli) o di 20 crediti formativi (sette moduli) da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

In virtù dell’emergenza Coronavirus è stata attivata la possibilità di seguire il corso a distanza, tramite apposita piattaforma (GoToWebinar) ed è stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione a distanza.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: info@unionedirittiumani.it.