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Newsletter n. 8 del 21 luglio 2023

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Sommario

G.I.E.M. S.r.l. e Altri c. Italia: la Corte EDU si pronuncia sulle richieste di risarcimento per la violazione degli artt. 7, 6 § 2 CEDU e art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

Con sentenza del 28 giugno del 2018, la Corte Europea dei diritti dell’uomo si era pronunciata sul merito relativamente ai ricorsi riuniti per G.I.E.M. S.r.l. e Altri c. Italia, condannando l’Italia per la violazione degli artt. 7, 6 § 2 della CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

La pronuncia aveva ad oggetto la confisca c.d. urbanistica (disciplinata dall’art. 44 T.U. edilizia) di terreni caratterizzati da lottizzazione abusiva, compresi gli edifici su di essi insistenti. I ricorrenti – quattro persone giuridiche e una persona fisica – avevano lamentato la violazione della Convenzione, essendo stati i destinatari di una misura sostanzialmente penale lesiva del loro diritto alla proprietà, senza che però lo Stato italiano avesse rispettato i principi fondamentali del processo penale.

Lo Stato italiano veniva condannato per la violazione dell’articolo 1, Protocollo n. 1 alla CEDU nei confronti di tutti i ricorrenti, dell’articolo 7 CEDU in relazione ai ricorrenti persone giuridiche, e dell’articolo 6 § 2 CEDU nei confronti del ricorrente persona fisica. Riteneva la Corte, infatti, che la confisca urbanistica di terreni abusivi, che nei casi di specie era stata disposta in mancanza di condanna formale con accertamento della responsabilità penale, fosse in contrasto con i diritti garantiti dagli articoli 7 e 6 § 2 CEDU, a cui si aggiungeva la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della sproporzionalità della misura della confisca urbanistica, che in quanto misura obbligatoria lascia poco spazio a flessibilità.

Al tempo, la Corte si era riservata di decidere la quantificazione del danno successivamente. In data 12 luglio 2023, ben cinque anni dopo la sentenza sul merito, la Corte si è pronunciata sulle domande risarcitorie a titolo di equa riparazione avanzate dalle parti ricorrenti.

In particolare, ha riconosciuto per il ricorso Falgest S.r.l. e Gironda c. Italia, ovvero i due ricorrenti rappresentati dal nostro Studio, il risarcimento congiunto di € 700.000,00 per il danno patrimoniale e di €70.000,00 per le spese sostenute, in aggiunta a € 10.000,00 ciascuno per il danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 790.000,00.

La sentenza sull’equa riparazione può essere consultata integralmente qui.

Corte costituzionale: l’adottato maggiorenne può aggiungere il cognome dell’adottante al proprio anziché anteporlo

Con sentenza n. 135 del 2023, depositata il 4 luglio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del codice civile per la preclusione all’adottando maggiorenne della possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell’adottante.

La questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dalla Corte di Appello di Salerno a seguito dell’emanazione di una sentenza di adozione senza che venisse accolta la richiesta di posporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottanda. L’adottante, dunque, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 313, secondo comma, del codice civile, e l’adottanda si costituiva in giudizio dichiarando di non opporsi alla richiesta dell’adottante. Di seguito, la Corte di Salerno sollevava la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 12 maggio 2022, rilevando che solo la dichiarazione di incostituzionalità della previsione dell’art. 299, primo comma, del codice civile avrebbe potuto portare ad un esito favorevole per i reclamanti.

La disposizione censurata prevedeva l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato, con l’obiettivo di rendere pubblico il rapporto intercorrente tra adottante e adottato nonché lo stato di quest’ultimo.

La Corte costituzionale, in precedenza, con la sentenza n. 120 del 2001, aveva ritenuto che la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario non costituisse una violazione del diritto all’identità personale dell’adottato, ravvisandosi tale violazione solo nel caso della totale soppressione del cognome originario.

Con la sentenza in commento, invece, la Consulta ha ritenuto irragionevole e lesivo dell’identità personale e, di conseguenza, contrastante con gli artt. 2 e 3 Cost., la mancata possibilità per il “giudice – con la sentenza che fa luogo all’adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto”. La Corte ha dunque dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del codice civile nella parte in cui non consente di anteporre il cognome dell’adottato maggiorenne a quello dell’adottante qualora entrambi vi siano favorevoli, ritenendo palesemente irragionevole la mancanza di un margine di flessibilità nella previsione codicistica.

Vittime del Terzo Reich: pubblicato il decreto sulle modalità di accesso al Fondo per il ristoro dei danni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023 è stato pubblicato il decreto del 28 giugno 2023 del Ministro dell’economia e delle finanze recante la procedura di accesso e le modalità di erogazione degli importi del Fondo per le vittime del Terzo Reich.

Come noto, il suddetto Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  poi convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, ai fini di risarcire “i danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”.

Il decreto in parola, ai sensi dell’art. 1, reca le disposizioni necessarie per l’attuazione della suddetta normativa. L’art. 2 specifica le condizioni per l’accesso al Fondo, sottolineando che possono accedervi i soggetti il cui diritto al risarcimento dei danni derivanti dai crimini del Terzo Reich sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o, alternativamente e previo parere dell’Avvocatura dello Stato, per effetto di un atto di transazione. La medesima disposizione evidenzia, inoltre, che sarà a carico del Fondo il pagamento dei danni e delle spese processuali sostenute per accertarli.

Nella Newsletter n. 5 del 2 maggio 2023 erano già state esaminate le varie proroghe del termine – da ultimo esteso fino al 28 giugno 2023 – entro il quale era necessario, per poter accedere al Fondo, aver avviato le azioni giudiziarie volte a verificare la sussistenza del credito nei confronti del Terzo Reich. Verranno, dunque, prese in considerazione soltanto le domande di accesso al Fondo proposte sulla base di azioni giudiziarie già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in parola – appunto, il 28 giugno 2023 – e i cui giudizi siano stati o saranno definiti con una sentenza passata in giudicato o un atto di transazione riconoscitivi dei danni subiti dal Terzo Reich.

L’art. 3 del decreto indica i requisiti di validità delle domande di accesso al Fondo e gli organi a cui vanno indirizzate. Ad esse vanno allegate le sentenze passate in giudicato o gli atti di transazione che abbiano liquidato i danni subiti dal Terzo Reich. L’art. 4 contiene disposizioni sul rigetto e sull’accoglimento delle domande proposte. In caso di accoglimento, il pagamento del risarcimento sarà effettuato, in un’unica soluzione, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda ritenuta valida. La norma stabilisce che il “pagamento effettuato estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti” su cui si fondano.

Corso di alta formazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”

A partire dal 6 ottobre 2023 avrà inizio la I edizione del Corso per Avvocato dei diritti umani e della protezione internazionale (di seguito il “Corso”).

Il Corso viene organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il Corso ha durata biennale per un totale di 200 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale). L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Per realizzare tale Corso la Scuola si avvale delle apposite convenzioni sottoscritte con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Macerata, la Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine.

Il primo anno di Corso inizierà in data 6 ottobre 2023 e terminerà il 12 luglio 2024, mentre il secondo anno inizierà in data 27 settembre 2024 e terminerà il 11 luglio 2025. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 29 settembre 2023.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.

Seminario su “I diritti umani e le Nazioni Unite” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU) organizza il seminario sull’argomento “I diritti umani e le Nazioni Unite”. Il seminario è aperto a tutti coloro i quali siano interessati ad apprendere le nozioni introduttive circa la tutela dei diritti umani nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.

Il seminario si articola in 3 incontri, che si terranno in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:

  • venerdì 6 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani”, tenuta dal Prof. Giuseppe Nesi e dal Prof. Avv. Fausto Pocar;
  • venerdì 20 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Le Nazioni Unite e i diritti umani (prima parte)”, tenuta dal Prof. Paolo Palchetti e dal Prof. Cesare Pinelli;
  • venerdì 27 ottobre 2023 (ore 14.00 – 18.00) – “Le Nazioni Unite e i diritti umani (seconda parte)”, tenuta dalla Prof.ssa Lina Panella e dal Prof. Avv. Andrea Saccucci.

Al termine del seminario è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Inoltre, sono stati riconosciuti n. 9 crediti formativi per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’UFDU qui.

Si segnala il convegno su “Protezione temporanea: regime eccezionale o modello per il futuro?”

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU) organizza il convegno gratuito su “Protezione temporanea: regime eccezionale o modello per il futuro?”.

In occasione dell’evento la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense presenterà il Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a partire dal 6 ottobre 2023.

Il convegno si terrà online in data 20 settembre p.v. alle ore 15.30.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: formazione@ordinavvocatibrescia.it.