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Newsletter n. 11 del 4 ottobre 2022

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Sommario

Addebito del divorzio: è irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall’altro

Con l’ordinanza n. 25966 del 2 settembre 2022, la prima sezione della Cassazione ha formulato il principio di diritto per cui, in tema di separazione dei coniugi, l’atteggiamento di tolleranza del marito nei confronti della moglie non può essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, essendo necessario prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà, e quale fosse stata la reazione dell’altro coniuge.

In particolare, nel caso esaminato, il Tribunale di Firenze, nell’ambito di una procedura di divorzio, non ammetteva la domanda di addebito formulata da F.F., disponendo l’affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre, nonché, a carico di costui, l’obbligo di contribuire al mantenimento di I.G. mediante il versamento di un assegno mensile di euro 20.000,00 ed al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di euro 500,00, nonché mediante la sopportazione del 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore.

Avverso detta sentenza sia I.G. che F.F. interponevano appello. La sentenza di primo grado veniva dunque parzialmente riformata relativamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento della signora I.G. e del figlio.

F.F. proponeva, dunque, ricorso per Cassazione; questo veniva accolto e la sentenza di secondo grado veniva cassata con rinvio.

Nel provvedimento in commento la Cassazione richiamava il principio per cui “grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l’inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire dell’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059). Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall’altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come “esimente oggettiva”, idonea a far venire meno l’illiceità del comportamento, o l’ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell’infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell’ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno raffectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762; 2/03/1987, n. 2173)”.

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza richiamata, la tolleranza dimostrata dal ricorrente in riferimento alla prima relazione extraconiugale della moglie non può estendersi implicitamente a tutte le altre relazioni eventualmente susseguitesi, dovendosi accertare se si fossero verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà da parte della G., e quale fosse stata la reazione del F; per cui, “soltanto ove fosse risultato che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l’uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l’affectio coniugalis”.

Pignoramento presso terzi: notifica della nota di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo a seguito della riforma del processo civile

Con la riforma del processo civile di cui alla legge del 26 novembre 2021, n. 206, è stato introdotto l’obbligo per il creditore procedente con pignoramento presso terzi, di comunicare ai terzi l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento stesso.

In particolare, l’art. 543 co 5 stabilisce che “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Recentemente, il Ministero della Giustizia ha emesso un parere (Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022) in cui pare affermarsi il principio per cui tale nuovo comma dell’art. 543 vada interpretato nel senso che la nota di iscrizione a ruolo debba necessariamente essere notificata tramite Ufficiale giudiziario e che tale avviso “perfezioni” il pignoramento, non potendo essere autonomamente notificata dall’avvocato della parte.

L’interpretazione data alla norma effettuata dal Ministero risulta in realtà del tutto contraria al dato letterale della norma, che descrive tale adempimento come un atto di parte, posto in essere quando la procedura esecutiva è già efficace.

Tale perplessità è stata espressa e argomentata da diversi ordini forensi e successivamente, con nota del 26 settembre u.s., dal CNF, che chiede con forza una rettifica di tale fuorviante indicazione proveniente dal ministero.

Mahsa Amini: l’Iran continua a non tutelare i diritti umani delle donne

La morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta in carcere dopo essere stata trattenuta dalla polizia morale religiosa, ha scatenato disordini nelle province iraniane e nella capitale Teheran. Le proteste per la morte di Amini si sono diffuse in almeno 46 città, paesi e villaggi dell’Iran. Un conteggio dell’Associated Press sulle dichiarazioni ufficiali delle autorità parla di almeno 13 morti e di oltre 1.200 manifestanti arrestati. Ufficialmente le persone uccise nelle manifestazioni finora sono 41 (soprattutto manifestanti e alcuni membri delle forze dell’ordine), ma secondo l’organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights sarebbero almeno 57.

Oltre ai manifestanti uccisi ci sono state centinaia di arresti, testimoniati anche da immagini e video che sono circolati nonostante un blocco di Internet in gran parte del paese: il presidente iraniano, l’ultraconservatore Ebrahim Raisi, ha fatto intendere di non essere intenzionato a cambiare approccio e di voler continuare a reprimere le proteste.

Il recente episodio di violenza pone due criticità in relazione alla mancata tutela dei diritti umani: la prima riguarda certamente la tutela delle donne, per cui il regime iraniano è già stato richiamato con forza dalla comunità internazionale a più riprese. Anche con l’occasione, infatti, dell’ultima Universal Periodic Review, in particolare negli outcome statement, l’Iran è stato ammonito proprio a causa delle discriminazioni e delle violenze che le donne sono costrette a subire all’interno del regime; “siamo particolarmente costernati dal fatto che l’Iran abbia respinto la maggior parte delle raccomandazioni relative alla ratifica dei trattati fondamentali sui diritti umani, in particolare la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la Convenzione contro la tortura”. I funzionari iraniani hanno discusso per la prima volta la ratifica della CEDAW più di 22 anni fa, eppure le donne iraniane sono sottoposte a continue forme di discriminazione formale e sostanziale in tutti gli ambiti della vita: per quanto riguarda il matrimonio, il divorzio, l’eredità e l’occupazione di alcune professioni.

In secondo luogo, è necessaria una riflessione anche riguardo al diritto di esprimere e manifestare liberamente il proprio pensiero, considerata la violenta repressione delle proteste, e l’impossibilità di accedere a una libera informazione tramite la rete internet imposta dal regime in modo del tutto illegittimo; anche in questo caso, l’Iran aveva già ricevuto un ammonimento dal Comitato ONU, il quale sottolineava l’importanza del diritto ad una manifestazione libera del pensiero per lo sviluppo della società. L’alto commissario per i diritti umani, sempre nel contesto dell’ultima UPR, incoraggiava lo stato a sviluppare un sistema di protezione dei diritti umani nel loro complesso, a prepararsi in vista della prossima sessione del Comitato e, in generale, a collaborare con le istituzione internazionali.

Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”, VI edizione – 2022

Anche quest’anno l’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza un Corso di specializzazione e approfondimento dal titolo “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”. Il corso, giunto alla VI edizione, si articola in otto incontri della durata di tre ore ciascuno (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) che si terranno in modalità streaming, nei seguenti venerdì: 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 14 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre 2022, attraverso la piattaforma GoToWebinar.

Si tratta di un fondamentale strumento di approfondimento e aggiornamento specialistico che mira a fornire un quadro interdisciplinare della materia delle migrazioni, attraverso l’analisi non solamente dell’aspetto prettamente giuridico o economico del fenomeno, ma altresì di quello demografico, antropologico, giornalistico, sociologico, medico e psicologico, cercando di giungere a una visione olistica della materia.

Un taglio multidisciplinare di cui si è sentito chiaramente il bisogno, in risposta ai nuovi paradigmi della migrazione e che sarà altresì corroborato da una serie di interventi, interviste e dibattiti con chi opera sul campo, al fine di favorire la partecipazione attiva dei fruitori del corso.
Tra i docenti i massimi esperti della materia, quali ad esempio: i Professori Christopher Hein, Raffaele Cadin, Claudia Bianchi e i magistrati Lucia Tria, Martina Flamini, gli avvocati, Anton Giulio Lana, Maria Giovanna Ruo e Eugenia Barone Adesi.

Si segnala che è possibile iscriversi e partecipare anche solo a singole giornate del corso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.

Webinar Corte EDU e diritti delle persone LGBTQ+. Profili processuali e casi

Si segnala la partecipazione dell’avv. Prof. Anton Giulio Lana, managing partner dello studio associato Lana Lagostena Bassi Rosi e Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, al webinar organizzato dall’ordine degli avvocati di Milano e intitolato “Corte EDU e diritti delle persone LGBTQ+. Profili processuali e casi.”

Il webinar, che tratta temi molto cari allo studio legale e all’Unione forense, si terrà venerdì 4 novembre 2022 e attribuirà n. 3 crediti formativi agli iscritti agli ordini forensi.